Sez. L, Sentenza n. 2577 del 23/05/1978 (Rv. 391927 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - PERIODO DI INDENNIZZABILITA - ECCEZIONI - LEGGE N 455 DEL 1943 - TUTELA ASSICURATIVA PER LE MALATTIE ANTERIORI - PRINCIPIO DELLA PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DEROGA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - PERIODO DI INDENNIZZABILITA - ECCEZIONI - LEGGE N 455 DEL 1943 - TUTELA ASSICURATIVA PER LE MALATTIE ANTERIORI - PRINCIPIO DELLA PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DEROGA - ESCLUSIONE.*
L'art 14, comma primo, della legge 12 aprile 1943, n 455, che estese alla silicosi la tutela assicurativa obbligatoria contro le malattie professionali gia introdotta dal RD 13 maggio 1929, n 928, deroga unicamente al principio contenuto nel primo comma dell'art 13 del decreto del 1929, secondo cui nessuna indennita era dovuta per le malattie professionali gia in atto e manifestatesi prima dell'entrata in vigore di esso decreto, stabilendo che la legge stessa era applicabile anche ai casi di malattia manifestatasi prima della sua entrata in vigore. Nessuna deroga, invece, esso introduce all'altro principio contenuto nel secondo comma dell'art 13 del citato decreto del 1929, secondo cui nessuna indennita era dovuta per le malattie professionali manifestatesi in operai che avevano cessato di prestare la loro opera prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, giacche, in ogni caso, solo l'attualita del rapporto di lavoro crea l'Obbligo dell'Assicurazione, essendo l'esistenza e l'attualita del rapporto di lavoro un presupposto essenziale per l'instaurarsi del rapporto assicurativo; questa disciplina della tutela assicurativa della silicosi non e stata derogata dalla normativa del tu n 1124 del 1965, che non ha efficacia retroattiva e all'art 295 ha espressamente previsto il persistente vigore delle Disposizioni transitorie delle leggi anteriori e, quindi, anche della norma del citato articolo. (Conf 1076/76, mass n 379753).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)