Sez. L, Sentenza n. 3669 del 27/05/1983 (Rv. 428564 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ISCRIZIONE - OBBLIGATORIETÀ PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ISCRIZIONE - OBBLIGATORIETÀ PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di iscrizione al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, previsto dai contratti collettivi corporativi del 16 novembre 1933 e del 25 gennaio 1936 non sussiste nei confronti delle imprese di trasporto, per i cui impiegati è stato costituito e vige il fondo di previdenza industria (contratto collettivo del 5 agosto 1937). (Conf 6707/81, mass n 417586; (Conf 1837/81, mass n 412529; (Conf 4380/80, mass n 408253; (Conf 5718/79, mass n 402327; (Conf 1063/78, mass n 390418).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2117, Contr. Coll. 16/11/1933, Contr. Coll. 25/01/1936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)