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Sez. 4, Sentenza n. 5365 del 08/04/1988 Ud. (dep. 03/05/1988) Rv. 178303 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178303-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*

La particolare procedura del cosiddetto patteggiamento, prevista dagli artt. 77 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato, può essere applicata una sanzione sostitutiva con conseguente dichiarazione di Estinzione del reato, non è applicabile in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. (Conf S.U., 21 novembre 1987, n. 15 ric. P.G. in proc. pellini in corso di pubblicazione).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)