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Sez. 2, Sentenza n. 19 del 05/01/1970 (Rv. 344619 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE MINIMI SALARIALI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - ACCESSORI - RAPPORTO DI LAVORO DI BREVE DURATA GIORNALIERA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344619-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE MINIMI SALARIALI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - ACCESSORI - RAPPORTO DI LAVORO DI BREVE DURATA GIORNALIERA - APPLICABILITA.*

Il principio costituzionale della adeguatezza e della congruita della retribuzione, in relazione alla quantita e qualita del lavoro prestato, deve trovare applicazione anche rispetto ai rapporti di breve durata giornaliera, in cui la prestazione del lavoratore abbia carattere necessario rispetto ad altre sue attivita di lavoro subordinato ovvero autonomo di maggiore durata e, quindi, da considerarsi principali. Infatti anche per tali rapporti di lavoro vige pur sempre l'esigenza, cui si ispira il precetto costituzionale dell'art 36 della Costituzione, della tutela del lavoratore e, quindi, la necessita che anche per essi sia stabilita una retribuzione adeguata. (Conf 3882-68 massima 337361).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)