Sez. L, Sentenza n. 2262 del 02/02/2007 (Rv. 599313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Ipotesi di opzione contenuta nella domanda giudiziale - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Quantificazione - Retribuzioni maturate fino al pagamento di detta indennità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto con la domanda giudiziale il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione - di cui all'art. 18 comma quinto della legge n. 300 del 1970 - , il risarcimento del danno, il cui diritto permane anche in caso di esercizio della menzionata opzione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva; l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 citato, infatti, si estingue soltanto con il pagamento dell'indennità e non già con la dichiarazione del lavoratore di volersi avvalere di tale scelta.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)