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Sez. 1, Sentenza n. 4182 del 23/03/2001 (Rv. 545069 - 01)

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Concentrazione di impianti - Disciplina ex art. 16 D.L. 745/1970 - Autorizzazione dell'autorità emanante le relative e pregresse concessioni - Necessità - Conseguenze - Rilascio dell'autorizzazione - Trasferimento a seguito di concentrazione - Validità.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545069-01

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)

In tema di distribuzione di carburanti, l'ipotesi di concentrazione di due o più impianti è espressamente disciplinata dall'art. 15 del d.P.R. 1269/1971 (contenente il regolamento di esecuzione dell'art. 16 del D.L. 745/1970), ed è soggetta ad autorizzazione dell'autorità che abbia già rilasciato le relative concessioni, salvo divieto di trasferimento o concentrazione in province diverse da quella ove è ubicato l'impianto stesso. Ne consegue che la concentrazione di impianti deve ritenersi parificata al loro trasferimento, e, quindi, con essa, deve ritenersi legittimo anche il trasferimento della concessione, se autorizzata, senza che ciò infici di nullità l'atto relativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)