Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Testo in vigore al
Art. 572 Tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988 n. 554.
Sezione V. Disposizioni particolari
Art. 573 Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attivita' di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuita' del servizio nelle scuole o istituzioni educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell' attivita' di aggiornamento e di qualificazione, nonche' la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.
Art. 574 Responsabilita' patrimoniale
1. La responsabilita' patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all' Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilita' del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Capo IV. Disciplina
Art. 575 Sanzioni disciplinari
1. In materia di responsabilita' disciplinare si applica, nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
2. La tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 576 Procedimento disciplinare
1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l'irrogazione della censura e' quello previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il preside o il direttore didattico e' competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all' irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita' della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato.
8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 577 Commissione di disciplina provinciale
1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578.
Art. 578 Composizione della commissione di disciplina provinciale
1. All'inizio di ogni triennio e' costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.
2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 e' presieduta da un preside ed e' composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico.
5. Per ciascuno dei membri e per il segretario e' nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.
6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalita' previste dal presente articolo.
Capo V. Utilizzazione e dimissioni
Art. 579 Utilizzazione in altri compiti o funzioni
1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilita' di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'.
2. L'inidoneita' permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneita' a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianita'.
Art. 580
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351
Titolo III. Personale a.t.a. non di ruolo
Art. 581
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430
Art. 582
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430
Art. 583 Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali
1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.
2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.
Art. 584 Requisiti culturali e deroghe
1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l' ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai ruoli.
Art. 585
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430
Art. 586
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430
Art. 587 Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.
Art. 588 Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo
1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.
Art. 589 Modelli viventi
1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo 275.
Titolo IV. Norme comuni al personale
Capo I. Diritti sindacali
Art. 590 Liberta' sindacali
1. Le liberta' sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall' articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592.7
Art. 591 Aspettative sindacali e trattamento economico
1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
5. Sono altresi' annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.
6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all' indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.
7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti.
12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.7
Art. 592 Permessi sindacali
1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'articolo 591.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e' stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari.7