Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2570 del 31/01/2017 (Rv. 642743 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa – Vizio della notifica dell’atto di accertamento presupposto - Accoglimento – Condanna del concessionario alla riscossione al pagamento delle spese di lite – Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)