Sez. 2, Sentenza n. 47841 del 05/11/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 227737 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza - Avviso al ricorrente - Necessità - Conoscenza della celebrazione dell'udienza per atto equipollente - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza camerale determina una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179, comma primo cod. proc. pen. , non potendo tale omissione ritenersi sanata da una notifica per equipollente, costituita, nel caso in esame, dal provvedimento di traduzione disposto dal Presidente del Tribunale, in considerazione dello stato di detenzione dell'indagato.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che dalla tassatività delle forme di conoscenza dell'inizio del procedimento discende l'effettività "legale" del diritto dell'interessato a disporre del tempo per preparare la difesa, del correlato termine minimo di comparizione e della "effettività" legale dei termini per impugnare il provvedimento che priva o limita la libertà personale dell'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)