Sez. 3 - , Sentenza n. 3987 del 12/02/2019 (Rv. 652487 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo “ante” riforma - Oggetto - Possibilità di sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
Oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dal testo dell'art. 549 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, è unicamente l'accertamento della esistenza o meno del debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato, nonché, in caso positivo, della sua misura, rimanendo estranea a tale giudizio – del tutto autonomo rispetto al procedimento di esecuzione - ogni questione concernente la pignorabilità del credito azionato "in executivis", anche sotto il profilo dell'incidenza di eventuali vincoli di destinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)