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Proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare il termine del 30 giugno 1980 previsto dal citato decreto-legge per la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei datori di lavoro nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine di cui all'art. 23-quater del decreto-legge 301 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, sulla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 1980.2

2. Il versamento dei contributi di cui all'art. 23-quater del decreto-legge sopracitato puo' essere effettuato in sei rate mensili eguali e consecutive, di cui la prima entro il 30 novembre 1980, con applicazione degli interessi di dilazione previsti dall'art. 16 del medesimo decreto-legge. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al citato art. 23-quater.

3. Le stesse norme, salvo quanto previsto dal successivo comma, si applicano nei confronti della gestione previdenziale dell'ENPALS, degli enti ospedalieri e degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e degli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle aziende speciali o loro consorzi che provvedano, entro la stessa data, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi nei confronti della Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) e della Cassa previdenza sanitari (C.P.S.), gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e delle residue gestioni dell'INADEL.

4. All'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: "Agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".

Art. 1-ter

1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.34

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - FOSCHI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 31