Sez. 1, Ordinanza n. 467 del 15/02/1979 Cc. (dep. 04/04/1979) Rv. 141693 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - NORME DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - APPLICABILITA.*
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - NORME DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - APPLICABILITA.*
Le norme sulle impugnazioni previste per il procedimento ordinario, si applicano anche al procedimento speciale per le misure di sicurezza. Pertanto il ricorso per revisione alla Corte di Cassazione, al pari del ricorso in appello, dev'essere dichiarato inammissibile qualora non vengano presentati i motivi di gravame entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di deposito in cancelleria o di copia integrale del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art 201 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)