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Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Testo in vigore al

Art. 28

1. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori.

Art. 29

1. Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

Art. 30

1. Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle e' sottoposto a "referendum" popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.

2. Non e' ammesso il "referendum" per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

3. Le modalita' di attuazione del "referendum" sono stabilite con legge regionale.

Art. 31

1. Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle e' comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla, comunicazione.

2. La legge e' promulgata nel dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sia pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.

3. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

4. Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia, al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.

5. Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Art. 32

1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.

Art. 33

1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

2. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

3. Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta.

Art. 34

1. Il Presidente della Giunta e' il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta la Regione.

2. Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.

Art. 35

1. L'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 36

1. La Giunta regionale, in caso di necessita' e urgenza, puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.

2. I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

Art. 37

1. Il Consiglio della Valle ha facolta' di istituire organi di consulenza tecnica.

Titolo VI. Lingua e ordinamento scolastico

Art. 38

1. Nella Valle d'Aosta la lingua francese e' parificata a quella italiana.

2. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

3. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella, Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese

Art. 39

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese e dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

2. L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito in lingua francese.

Art. 40

1. L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.

2. Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rapprentanti degli insegnanti.

Art. 40-bis

1. Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

2. Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.

Titolo VII. Ordinamento degli uffici di conciliazione

Art. 41

1. L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa.

2. Il Presidente della Giunta, in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

Titolo VIII. Enti locali

Art. 42

1. La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 43

1. Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali e' esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia, coi principi delle leggi dello Stato.

2. La facolta' di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali e' esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

Titolo IX. Rapporti fra lo stato e la regione

Art. 44

1. Il Presidente della Giunta regionale per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale e' responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

2. Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale e' responsabile.

3. Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45

1. Nel capoluogo della Regione e' istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

2. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Art. 46

1. La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, puo' promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

Art. 47

1. Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.