Sez. U - , Ordinanza n. 9488 del 04/04/2019 (Rv. 653594 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Prestazioni sanitarie - Degenza in regime di convenzionamento - Pagamento del corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita).
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)