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Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti;
Visto il comma 2 del citato articolo 1 il quale prevede che nell'esercizio della predetta delega si provvede altresi' al riordino dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Ambito di applicazione dell'imposta

1. La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed e' dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.6

Art. 2 Base imponibile

1. La base imponibile per i concorsi pronostici e' costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori.

2. La base imponibile per le scommesse e' costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.69

Art. 4 Aliquota

1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:

  1. a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;

  2. b) per le scommesse:

    1. 1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

    2. 2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

    3. 3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori:

    4. 3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;

    5. 3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;

    6. 3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;

    7. 3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;

    8. 3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;45

    9. 4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.

2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura del 32 per cento.1011

Art. 5 Sanzioni

1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e' punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e' superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e' punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.8

3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.

4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e' comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e' disposta la revoca della concessione.

5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.

7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la violazione non sia stata gia' oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

  1. a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e' eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;

  2. b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 6 Adempimenti dei contribuenti

1. Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle modalita' di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Art. 7 Rapporto tra imposta unica e altri tributi

1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico.

Art. 8 Imputazione delle somme versate al bilancio dello Stato

1. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato:

  1. a) per il 40 per cento, nel capitolo 1805;

  2. b) per il 35 per cento, nel capitolo 1007;

  3. c) per il 25 per cento, nel capitolo 1213.

Art. 9 Disposizioni abrogate

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 1, sono soppresse le parole: "e l'accettazione di
    scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione";

  2. b) nell'articolo 2, primo comma, sono soppresse le parole: "o
    accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione"; nel medesimo articolo, secondo comma, le parole: "di scommesse e" e le parole: "delle scommesse e" sono soppresse;

  3. c) nell'articolo 3, e' abrogato il sesto comma;

  4. d) nell'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole:
    "nonche' per particolari tipi di scommesse,";

  5. e) nell'articolo 16, e' abrogato il secondo comma;

  6. f) nella tariffa, il numero 9 e' abrogato.

2. Sono abrogati:

  1. a) la legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

  2. b) l'articolo 1, primo e terzo comma, della legge 29 settembre
    1965, n. 1117
    ;

  3. c) l'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 15 novem- bre 1973, n. 764.

3. E' inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le
disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto