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Sez. 3, Sentenza n. 111 del 13/01/2000 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 216000 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Concessione di costruzione - Concessione in precario - Illegittimità.
Stato
decisa il 2000-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216000-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia, ove ricorrano i presupposti che impongono il rilascio di un provvedimento che abiliti a costruire (opere stabili), è necessaria la concessione edilizia, laddove una autorizzazione provvisoria, c.d. concessione edilizia "in precario", con la quale l'amministrazione comunale consenta una situazione di contrasto con le prescrizioni urbanistiche sulla base dell'impegno del costruttore di rimuovere in futuro i manufatti abusivi anche su semplice richiesta del Comune e dietro breve preavviso, è non soltanto "extra legem" in quanto non prevista da alcuna disposizione legislativa, ma anche "contra legem" in quanto destinata a consentire una situazione di palese abuso edilizio. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un immobile in corso di edificazione in seguito al rilascio di "autorizzazione edilizia temporanea").

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)