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SETTIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (83/349/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il 25 luglio 1978 il Consiglio ha adottato la direttiva 78/660/CEE4 intesa a coordinare le legislazioni nazionali in materia di conti annuali di taluni tipi di società; che numerose società fanno parte di insiemi di imprese; che per fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali insiemi di imprese devono essere redatti conti consolidati; che per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza di tali informazioni si rende quindi necessario un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di conti consolidati;

considerando che, per stabilire le condizioni di consolidamento, occorre tener conto non solo del caso in cui il potere di controllo sia fondato su una maggioranza dei diritti di voto ma altresì del caso in cui tale potere sia fondato su eventuali accordi, se ammessi; che occorre inoltre permettere agli Stati membri di disciplinare il caso - laddove esso si verifichi - in cui, di determinare circostanze, venga accertato l'essercizio effettivo del controllo in base ad una partecipazione minoritaria; che occorre infine permettere agli Stati membri di disciplinare il caso degli insiemi di imprese che si trovano tutte su un piano di parità;

considerando che il coordinamento in materia di conti consolidati tende a tutelare gli interessi connessi con le società di capitali; che tale tutela implica il principio della redazione di conti consolidati laddove una società di questo tipo faccia parte di un insieme di imprese e che la redazione dei conti consolidati è obbligatoria almeno quando detta società è un'impresa madre; che, ai fini di una informazione esauriente, è inoltre necessario che un'impresa figlia, qualora sia al tempo stesso un'impresa madre, rediga conti consolidati; che nondimeno tale impresa madre può - e a determinate condizioni deve - essere dispensata dalla redazione dei conti consolidati, semprechù i suoi soci e i terzi siano sufficientemente tutelati;

considerando che un esonero dall'obbligo di redigere conti consolidati può essere giustificato per insiemi di imprese non superiori a determinate dimensioni; che è opportuno pertanto instaurare limiti massimi per tale esonero; che, di conseguenza, gli Stati membri possono prevedere che per la non applicazione dell'esonero sia sufficiente il superamento del limite numerico di uno solo dei tre criteri oppure adottare limiti numerici inferiori a quelli stabiliti nella direttiva;

considerando che i conti consolidati devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchù del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; che, a tal fine, vige il principio secondo cui il consolidamento deve conglobare tutte le imprese di detto insieme; che il consolidamento deve comportare la ripresa integrale degli elementi dell'attivo e del passivo, dei proventi e degli oneri di tali imprese, con indicazione a parte degli interessi delle persone estranee all'insieme stesso; che occorre tuttavia effettuare le rettifiche necessarie per eliminare gli effetti delle relazioni finanziarie tra le imprese consolidate;

considerando che devono essere definiti alcuni principi in materia di redazione dei conti consolidati e di valutazione nell'ambito di tali conti, per garantire che questi ultimi contengano elementi coerenti e comparabili, per quanto riguarda sia i metodi seguiti per la loro valutazione sia gli esercizi contabili presi in considerazione;

considerando che le partecipazioni al capitale delle imprese sulle quali le imprese incluse nel consolidamento esercitano un'influenza notevole devono essere conglobate nei conti consolidati secondo il metodo dell'equivalenza;

considerando che è indispensabile che l'allegato dei conti consolidati contenga indicazioni precise sulle imprese da consolidare;

considerando che alcune delle deroghe inizialmente previste a titolo transitorio nella direttiva 78/660/CEE possono essere mantenute, con riserva di ulteriore riesame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Sezione 1. Condizioni relative alla redazione dei conti consolidati

Art. 1

1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, quando tale impresa (impresa madre):

  1. a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'impresa (impresa figlia); ovvero

  2. b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa; ovvero

  3. c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statuarie; gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale, clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; ovvero

  4. d) è azionista o socio di un'impresa e

    1. aa) in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, è stata nominata in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione dei conti consolidati la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di questa impresa (impresa figlia); ovvero

    2. bb) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di tale accordo.

    Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione della disposizione di cui al punto bb). Essi possono subordinare l'applicazione della disposizione di cui al punto aa) alla condizione che la percentuale di partecipazione rappresenti il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci. La disposizione di cui al punto aa) non si applica tuttavia qualora un'altra impresa abbia in tale impresa figlia i diritti di cui alle lettere a), b) o c).

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:

  1. a) questa impresa (impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (impresa figlia) ovvero

  2. b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.

Art. 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre vanno aggiunti i diritti di un'altra impresa figlia nonché quelli di una persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo vanno sottratti i diritti:

  1. a) inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia, ovvero

  2. b) inerenti alle azioni o quote detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute, o che la detenzione di tali azioni o quote sia per l'impresa detentrice un'operazione corrente nell'ambito delle sue attività in materia di prestiti, sempreché i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia deve essere ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.

Art. 3

1. Fatti salvi gli articoli 13 e 15, l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono consolidate, ovunque si trovi la sede di queste imprese figlie.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni impresa figlia di un'impresa figlia è considerata come impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di queste imprese da consolidare.

Art. 4

1.

L'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare ai sensi della presente direttiva quando l'impresa madre o una o più imprese figlie sono organizzate in una delle seguenti forme di società:

  1. a) per la Germania: die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

  2. b) per il Belgio: la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

  3. c) per la Danimarca: aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

  4. d) per la Francia: la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

  5. e) per la Grecia: η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία·

  6. f) per l'Irlanda: public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

  7. g) per l'Italia: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

  8. h) per il Lussemburgo: la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

  9. i) per i Paesi Bassi: de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

  10. j) per il Regno Unito: public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

  11. k) per la Spagna: la sociedad anónima, la sociedad comanditaira por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

  12. l) per il Portogallo: s sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

  13. m) per l'Austria: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

  14. n) per la Finlandia: osakeythiö/aktiebolag;

  15. o) per la Svezia: aktiebolag;

  16. p) per la Repubblica ceca: společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

  17. q) per l'Estonia: aktsiaselts, osaühing;

  18. r) per Cipro: Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

  19. s) per la Lettonia: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

  20. t) per la Lituania: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

  21. u) per l'Ungheria: részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

  22. v) per Malta: kumpanija pubblika —public limited liability company,kumpannija privata —private limited liability company, soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;

  23. w) per la Polonia: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

  24. x) per la Slovenia: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

  25. y) per la Slovacchia: akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným.

  26. z) per la Bulgaria: акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

a bis) per la Romania: societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.

Il primo comma è applicabile anche quando l'impresa madre o una o più imprese figlie sono organizzate in una delle forme di società indicate all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 78/660/CEE.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se l'impresa madre non è organizzata in una delle forme di società indicate al paragrafo 1 del presente articolo, o all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 78/660/CEE.

Art. 5

1. Gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e qualora detta impresa:

  1. a) non abbia interferito né direttamente né indirettamente nella gestione dell'impresa figlia durante l'esercizio in corso, e

  2. b) non abbia esercitato il diritto di voto inerente alla partecipazione all'atto della nomina di un membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa figlia durante l'esercizio in corso, nonché durante i cinque precedenti esercizi, o, quando l'esercizio del diritto di voto era necessario al funzionamento dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa figlia, a condizione che nessun azionista o socio che ha la maggioranza dei diritti di voto dell'impresa madre né alcun membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale impresa o del suo azionista o socio che ha la maggioranza dei diritti di voto faccia parte dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa figlia e che i membri di tali organi così nominati abbiano esercitato le loro funzioni al di fuori di qualsiasi ingerenza o influenza dell'impresa madre o di una delle sue imprese figlie, e

  3. c) abbia accordato prestiti solo ad imprese in cui detiene delle partecipazioni. Se i prestiti sono stati accordati ad altri beneficiari, tali prestiti devono essere stati rimborsati prima della data di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, e

  4. d) l'esonero sia stato autorizzato da un'autorità amministrativa, previa verifica che le condizioni sovraindicate siano state soddisfatte.

2.

  1. a) In caso di esonero di una società di partecipazione finanziaria, a decorrere dalla data indicata all'articolo 49, paragrafo 2, non si applica l'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE ai conti annuali di questa società per ogni partecipazione maggioritaria nelle sue imprese figlie.

  2. b) Per quanto riguarda tali partecipazioni maggioritarie, le indicazioni previste all'articolo 43, paragrafo 1, 2), della direttiva 78/660/CEE possono essere omesse quando sono tali da recare grave pregiudizio alla società, agli azionisti o ai soci di questa oppure a un'impresa figlia. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Della omissione di dette indicazioni deve farsi menzione nell'allegato.

Art. 6

1. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quando, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre, l'insieme delle imprese da consolidare, sulla base dei loro ultimi conti annuali, non supera i limiti numerici di due dei tre criteri stabiliti all'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE.

2. Per il calcolo dei suddetti limiti numerici, gli Stati membri possono imporre o permettere che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, né all'eliminazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b). In tal caso, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e all'importo netto del volume d'affari sono maggiorati del 20 %.

3. L'articolo 12 della direttiva 78/660/CEE è applicabile a tali criteri.

4. Il presente articolo non si applica se una delle imprese da consolidare è una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari5.

Art. 7

1. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, gli Stati membri esonerano dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni impresa madre soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se l'impresa madre di quest'ultima è soggetta al diritto di uno Stato membro, nei due seguenti casi:

  1. a) l'impresa madre è titolare di tutte le azioni o quote di tale impresa esonerata. Le azioni o quote di questa impresa detenute da membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione;

  2. b) l'impresa madre detiene il 90 % o più delle azioni o quote dell'impresa esonerata e gli altri azionisti o soci di questa ultima hanno approvato l'esonero.

2. L'esonero è subordinato al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  1. a) l'impresa esonerata e, fatti salvi gli articoli 13 e 15, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nei conti di un insieme più grande di imprese, la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro;

  2. b)

    1. aa) i conti consolidati di cui alla lettera a) e la relazione consolidata sulla gestione dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme e sono controllati secondo il diritto dello Stato membro cui essa è soggetta, conformemente alla presente direttiva;

    2. bb) i conti consolidati di cui alla lettera a), la relazione consolidata sulla gestione di cui al punto aa), la relazione della persona incaricata del controllo di tali conti e, se del caso, i documenti previsti all'articolo 9 formano oggetto, da parte dell'impresa esonerata, di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui tale impresa è soggetta, conformemente all'articolo 38. Questo Stato membro può imporre che la pubblicità di tali documenti sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la loro traduzione sia certificata conforme;

  3. c) l'allegato dei conti annuali dell'impresa esonerata deve indicare:

    1. aa) il nome e la sede dell'impresa madre che redige i conti consolidati di cui alla lettera a), e

    2. bb) la menzione dell'esonero dall'obbligo di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione.

3. Il presente articolo non si applica alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

Art. 8

1. Nei casi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 1, e fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni impresa madre soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso impresa figlia di un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro, se sussistono tutte le condizioni indicate all'articolo 7, paragrafo 2, e se gli azionisti o i soci dell'impresa esonerata, titolari di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non hanno chiesto la redazione di conti consolidati al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio. Gli Stati membri non possono fissare tale percentuale minima a più del 10 % per le società per azioni e le società in accomandita per azioni né a più del 20 % per le imprese di altra forma.

2. Uno Stato membro non può subordinare l'esonero alla condizione che l'impresa madre che redige i conti consolidati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia parimenti soggetta al suo diritto nazionale.

3. Uno Stato membro non può subordinare l'esonero a condizioni riguardanti la redazione e il controllo dei conti consolidati contemplati all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

Art. 9

1. Gli Stati membri possono subordinare l'esonero di cui agli articoli 7 e 8 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nei conti consolidati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste alle imprese soggette al diritto nazionale di tale Stato membro che sono tenute a redigere conti consolidati e si trovano nella stessa situazione.

2. Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'esonero alla condizione che nell'allegato dei conti consolidati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o nei conti annuali dell'impresa esonerata, siano fornite, per l'insieme delle imprese la cui impresa madre è da essi esonerata dall'obbligo di redigere conti consolidati, tutte o alcune delle seguenti informazioni:

importo delle immobilizzazioni,

importo netto del volume d'affari,

utile (perdita) dell'esercizio e importo del patrimonio netto,

numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Art. 10

Gli articoli 7, 8 e 9 fanno salve le disposizioni legislative degli Stati membri che prescrivono la redazione di conti consolidati o di una relazione consolidata sulla gestione

quando questi documenti sono richiesti per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti, ovvero

per l'informazione di un'autorità amministrativa o giudiziaria, a sua richiesta.

Art. 11

1. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni impresa madre soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia di un'impresa madre non soggetta al diritto di uno Stato membro, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) l'impresa esonerata e, fatti salvi gli articoli 13 e 15, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nei conti di un insieme più grande di imprese;

  2. b) i conti consolidati di cui alla lettera a) ed eventualmente la relazione consolidata sulla gestione sono redatti conformemente alla presente direttiva, o in modo equivalente a conti consolidati e relazioni consolidate sulla gestione redatti conformemente alla presente direttiva;

  3. c) i conti consolidati di cui alla lettera a) sono stati controllati da una o più persone abilitate al controllo dei conti a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto tali conti.

2. Si applicano l'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) bb) e c), e gli articoli 8, 9 e 10.

3. Uno Stato membro può concedere esoneri a norma del presente articolo solo se prevede gli stessi esoneri ai sensi degli articoli da 7 a 10.

Art. 12

1. Fatti salvi gli articoli da 1 a 10, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:

  1. a) questa impresa e una o più altre imprese tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, sono sottoposte a una direzione unitaria in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di tali imprese, ovvero

  2. b) gli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione dei conti consolidati.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, le imprese tra le quali esistono le relazioni di cui a detto paragrafo e tutte le loro imprese figlie sono imprese da consolidare ai sensi della presente direttiva quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle forme di società di cui all'articolo 4.

3. L'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, gli articoli 5, 6 e da 13 a 28, l'articolo 29, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 30 a 38 nonché l'articolo 39, paragrafo 2, si applicano ai conti consolidati e alla relazione consolidata sulla gestione di cui al presente articolo, considerando i riferimenti all'impresa madre come riguardanti tutte le imprese di cui al paragrafo 1. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, le voci «capitale», «sovrapprezzi», «riserva di rivalutazione», «riserve», «utili (perdite) portati a nuovo» e «utile (perdita) di esercizio» da includere nei conti consolidati comprendono gli importi cumulati attribuibili a ciascuna impresa di cui al paragrafo 1.

Art. 13

1. Un'impresa può essere esclusa dal consolidamento qualora essa presenti solo un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. Se varie imprese si trovano nella situazione prevista dal paragrafo 1 ma presentano, nel loro insieme, un interesse non irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3, tali imprese devono essere incluse nel consolidamento.

2 bis. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un’impresa madre disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall’obbligo di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

3. Inoltre un'impresa può essere esclusa dal consolidamento quando:

  1. a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente

    1. aa) l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sul patrimonio o sulla gestione di tale impresa, ovvero

    2. bb) l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova nelle relazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

  2. b) le informazioni necessarie alla redazione dei conti consolidati conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

  3. c) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva cessione.