Sez. 1, Sentenza n. 10629 del 09/05/2007 (Rv. 597402 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Concessione di garanzia pignoratizia alla banca in occasione dell'aumento del fido - Situazione debitoria preesistente corrispondente all'aumento del fido - Con testualità tra debito e concessione di garanzia - Configurabilità - Esclusione - Sottrazione della garanzia alla revocatoria ex art. 67 legge fall. - Prova rigorosa da parte del creditore della esclusiva inerenza del pegno ricevuto alle somme accreditate col nuovo affidamento - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Agli effetti della revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., non può ritenersi contestuale al debito la garanzia pignoratizia (consistente, nella specie, nella costituzione in pegno di un libretto di deposito bancario) concessa alla banca in occasione dell'aumento del fido, quando esista già una situazione debitoria della banca corrispondente al fido poi aumentato, giacché il concetto di contestualità deve essere inteso non in senso formale o semplicemente cronologico, bensì in senso preminentemente sostanziale e causale, onde il creditore, per evitare la revocatoria non può limitarsi a rilevare la coincidenza temporale della concessione della garanzia con l'aumento del fido, ma deve fornire la prova rigorosa che il pegno ricevuto riguardava soltanto l'ulteriore somma accreditata col nuovo affidamento, al momento della sua costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)