Sez. 2, Sentenza n. 3823 del 03/08/1978 (Rv. 393384 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PASSIVA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PASSIVA.*
Legittimati attivamente e passivamente all'Azione di petizione di eredita sono solo (rispettivamente) colui che promuove l'Azione, pretendendo di essere erede, e colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni di cui si chiede la restituzione. La relativa pronuncia, utilmente data e perfettamente eseguibile fra i suddetti legittimi contraddittori, non modifica lo stato rispetto ai terzi rimasti estranei al processo, nei cui confronti essa resta res inter alios acta; e pertanto non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al processo, si ritenga o sia stato indicato come vero erede.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)