Sez. 3, Sentenza n. 191 del 12/01/1996 (Rv. 495341 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Strada gestita di fatto dal comune - Obbligo di manutenzione del comune - Inosservanza - Responsabilità del Comune verso i terzi danneggiati - Sussistenza - Invalidità della consegna della strada all'ente gestore - Ininfluenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
Il Comune che, anche in mancanza di una titolarità "de jure", esercita di fatto la gestione di una strada consentendone l'utilizzazione in concreto per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'utenza si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati dall'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale e non abbia quindi efficacia fra le predette parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)