Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini
Testo in vigore al
Titolo II. Delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.
Art. 14
1. Sono considerati:
a) stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:
1° acque minerali;
2° fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati,
muffe e simili;3° stufe naturali e artificiali;
b) stabilimenti idroterapici quelli nei quali a scopo terapeutico si fa uso di acqua comune;
c) stabilimenti di cure fisiche ed affini quelli in cui praticansi il massaggio generale e parziale, la cinesiterapia,
la meccanoterapia, la radioterapia, la radiumterapia,
la fototerapia, la termoterapia, l'elettroterapia,
l'aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi
speciali dietetici e simili.
Art. 15
1. Per ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare gli stabilimenti menzionati nel precedente articolo occorre che sia presentata al prefetto domanda contenente le generalita' e il domicilio del richiedente, la dichiarazione sommaria dell'uso al quale lo stabilimento e' destinato e l'indicazione delle stagioni nelle quali lo stabilimento sara' aperto al pubblico.
2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti:
I. Schema di regolamento per i servizi di accettazione dei
curandi, con indicazione se vi siano reparti o turni di cura
con carattere di beneficenza; per i servizi di assistenza
sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento interno;
nonche' per l'assunzione del personale di servizio dal punto
di vista dell'igiene.II. Dichiarazione di un dottore in medicina, preferibilmente
versato in idrologia, idroterapia, terapia fisica od igiene,
che assume la direzione tecnica dello stabilimento.
La dichiarazione e' controfirmata per accettazione, dal richiedente ed e' vistata dal sindaco.
3. III. Parere dell'ufficiale sanitario comunale.
4. IV.-A) per gli stabilimenti termali:
1° dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti
da laboratori autorizzati a norma dell'art. 35, ed eventualmente
i certificati medici che attestino dell'azione terapeutica;2° planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della localita' dove scaturisce la sorgente,
nella scala di 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno
metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno
destinata alla protezione igienica della sorgente stessa,
ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;3° relazione sul bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero
della sorgente, redatta da tecnici particolarmente versati
in materia, con dati relativi alla portata e temperatura
della sorgente stessa e con tutti gli elementi utili ad
una completa conoscenza dell'acqua;4° nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore ad 1:100 o firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti gia' in atto:
a) delle opere di presa; dei serbatoi; della conduttura e
del suo materiale di costruzione; degli apparecchi
di sollevamento meccanico;b) dei locali per bibita, per soggiorno, per cucine, per bagni,
per doccie, per inalazioni; nonche' degli spazi scoperti e
dell'area circostante per un raggio di metri 30:c) degli apparecchi per doccie, inalazioni, fangature;
d) degli ambienti per cure sudatorie;
e) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi
per disinfezione;f) delle lavanderie, delle latrine e delle fognature.
5. La nota descrittiva e' corredata da disegni, firmata dallo istante e da un ingegnere e vistata dal sindaco.
6. Quando trattisi di acque minerali messe in vendita, tiene luogo dei documenti indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4, lettera a), il decreto Ministeriale d'autorizzazione emesso a termini degli articoli 7 della legge e 4 del presente regolamento.
B) per gli stabilimenti idroterapici, di cure fisiche ed affini:
1° notizie sull'acqua usata per le cure, sulla sua provenienza
e sulle sue garanzie dal punto di vista della igiene;2° nota descrittiva:
a) degli ambienti, delle cure e degli apparecchi da impiegare;
b) degli ambienti per isolamento e degli apparecchi per
disinfezione, se richiesti dalla natura degli stabilimenti;c) della lavanderia, delle latrine e delle fognature.
7. Alla nota e' unita la pianta planimetrica, nella scala di 1:100, degli ambienti destinati alle cure ed eventualmente all'abitazione dei curandi. La nota e' firmata dal richiedente e da un ingegnere
e vistata dal sindaco; indica se si tratti di progetto o di impianti gia' in atto.
Art. 16
1. 11 prefetto provvede sentito il parere del medico provinciale, assistito, ove occorra, da competenti della materia, e previo il nulla osta del Ministero dell'interno quando si tratti di utilizzare acque minerali. Il decreto e' notificato al richiedente, in via amministrativa, dal sindaco, a mezzo del messo comunale.
2. Il decreto prefettizio d'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini deve indicare:
a) la data della domanda;
b) il cognome, il nome, la paternita' ed il domicilio
della persona autorizzata;c) la localila' ed il nome dello stabilimento;
d) le cure che vi si praticano;
e) la data ed il numero del documento ministeriale concedente il nulla osta, di cui al precedente comma, quando siano utilizzate acque minerali. e, se si tratti di acque minerali messe in vendita, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge;
f) tutte le altre indicazioni e, condizioni, ritenute opportune, caso per caso.
Art. 17
1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini e' permanente.
2. Gli stabilimenti, che restano aperti al pubblico limitatamente a determinati periodi dell'anno, devono, prima, di ogni riapertura, subire la visita del medico provinciale.
Art. 18
1. Sono soggetti al disposto dell'art. 8 della legge ed alle disposizioni del presente regolamento i reparti per cure termali, idroterapiche, fisiche od affini degli alberghi, delle pensioni e dei comuni stabilimenti di bagni.
Titolo III. Delle dichiarazioni di pubblica utilità.
Art. 19
1. La dichiarazione di pubblica utilita' puo' essere concessa per sorgenti le quali, per i loro caratteri, siano riconosciute suscettive di larga applicazione.
2. S'intendono relative alla utilizzazione di una sorgente le opere che hanno per iscopo la raccolta, la conduzione, l'impiego e la protezione igienica dell'acqua.
Art. 20
1. La domanda, diretta al Ministero dell'interno, per la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere per la utilizzazione di una sorgente di acqua minerale, e' presentata al prefetto della Provincia nella quale trovansi i beni da espropriare, coi documenti indicati all'art. 5 o all'art. 15 e con quelli prescritti per la procedura di espropriazione a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188.
2. Il prefetto provvede per le occorrenti pubblicazioni ed inserzioni e rimette al Ministero dell'interno la domanda, debitamente istruita, con rapporto informativo esprimente il motivato parere sulla necessita' dell'espropriazione, tenuto anche conto delle qualita' terapeutiche od igieniche speciali dell'acqua.
Art. 21
1. Quando, contemporaneamente alla dichiarazione di pubblica utilita', ai termini degli articoli precedenti, si provvede alla concessione di una delle autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge, il decreto relativo deve contenere le indicazioni di cui agli articoli 10 e 16 ed essere emesso nelle norme prescritte dal presente regolamento.
2. In ogni caso sono in tutto applicabili le disposizioni delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, e del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.
Titolo IV. Della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali ed artificiali e sull'esercizio degli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.
Art. 22
1. La vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali od artificiali, nazionali od estere, e sugli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, spetta al Ministero dell'interno, e alla sua dipendenza, ai prefetti e ai sindaci rispettivamente assistiti dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari.
2. I funzionari incaricati della vigilanza hanno, in qualunque momento, libero accesso in qualsiasi parte degli stabilimenti, depositi e luoghi di smercio, contemplati dal presente regolamento.
Il personale di detti stabilimenti, depositi e luoghi di smercio deve mettersi a disposizione dell'autorita' che eseguisce la visita e dare visione dei registri di cui e' detto nelle istruzioni.
Art. 23
1. L'autorita' sanitaria, ai fini della tutela della pubblica igiene e in particolar modo per assicurarsi che le condizioni, alle quali furono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge, siano sempre osservate, puo' in ogni tempo disporre accertamenti, prelevamenti di campioni, analisi ed ispezioni alle sorgenti, negli stabilimenti, depositi o luoghi di smercio contemplati dal presente regolamento.
2. Quando la merce si trovi in magazzini doganali, compresi i magazzini generali e privati, sulle calate, sugli spazi doganali, sulle chiatte, sulle navi o sui carri, o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per cabotaggio, la vigilanza
viene esercitata con il concorso ed il mezzo dell'autorita' finanziaria. L'esecuzione del prelevamento dei campioni, che questa ordina d'ufficio o quante volte ne sia fatta richiesta dall'autorita' sanitaria, e' affidata in tal caso agli agenti doganali.
Art. 24
1. Nessuna modificazione puo' essere apportata alla zona di protezione igienica di una sorgente di acqua minerale, quale risulta determinata nell'atto di autorizzazione, senza il permesso del prefetto.
2. Le modalita' per il buon governo igienico della zona di protezione sono determinate dalle istruzioni di cui all'art. 34.
Art. 25
1. I provvedimenti commessi al prefetto dall'art. 6 della legge 30 marzo 1893, n. 184, che riguardino opere da compiersi in prossimita' di sorgenti, la utilizzazione delle quali sia stata autorizzata a norma del presente regolamento, devono essere preceduti anche dal parere del medico provinciale.
2. Sui reclami prodotti contro i provvedimenti stessi ai termini dell'art. 16 della legge anzidetta, provvedono di concerto, con unico decreto da entrambi firmato, il ministro dell'agricoltura e quello dell'interno, sentiti da parte del primo il Consiglio delle miniere e da parte del secondo la Commissione di cui al successivo art 37.
Art. 26
1. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso di una delle autorizzazioni contemplate dalla legge, o violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, il concessionario sara', senza pregiudizio dell'adozione dei provvedimenti consentiti dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'applicazione delle disposizioni penali del caso, diffidato a sopprimere o togliere, entro un congruo termine, le cause di irregolarita' o di violazione.
2. Scaduto invano il termine, l'autorizzazione potra' essere sospesa o revocata.
3. La sospensione o la revoca sono pronunciate con decreto del Ministero dell'interno o del prefetto, secondo la rispettiva competenza di concessione. Nel decreto di sospensione o di revoca, oltre alla chiusura dell'azienda o dello stabilimento, si provvede, ove occorra, alle modalita' pel sequestro e per la dispersione della merce.
4. La sospensione o la revoca sono notificate e pubblicate con le stesse modalita', con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.
5. Il prefetto provvede alla esecuzione del provvedimento.
Art. 27
1. Salva la osservanza delle disposizioni dei regolamenti locali, chiunque intenda aprire un deposito di acque minerali deve darne avviso al sindaco almeno tre giorni prima dell'apertura.
2. Il sindaco ne informa il prefetto.
3. La presente disposizione non si applica alle farmacie.
Art. 28
1. Non sono ammesse alla importazione nel Regno le acque minerali estere delle quali non sia stata autorizzata la vendita a norma degli articoli 7 della legge e 8, 9 e 10 del presente regolamento.
2. Il commercio nel Regno delle acque stesse e' soggetto alle norme che regolano il commercio delle acque nazionali.
Art. 29
1. In ogni stabilimento di acque minerali e in ogni stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini, il concessionario o chi lo rappresenta deve dare visione alle autorita' sanitarie, che ne facciano richiesta, del decreto di autorizzazione.
Art. 30
1. Presso il Ministero dell'interno e' tenuto un registro delle acque minerali delle quali e' autorizzata la utilizzazione a termini degli articoli 7 e 8 della legge.
Art. 31
1. Il nome di un'acqua minerale autorizzata ed i caratteri essenziali della relativa etichetta non possono essere adoperati per contrassegnare sali per preparazioni estemporanee di acque minerali.
2. Le etichette destinate a contrassegnare detti sali debbono, poi, contenere la indicazione qualitativa e quantitativa dei prodotti che li costituiscono, escluse le formule chimiche.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sali genuini, ricavati dalle acque naturali autorizzate.
Titolo V. Disposizioni generali e transitorie.
Art. 32
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 13 della legge sono concesse quando dai documenti prodotti e dalle eventuali ispezioni ed analisi di controllo risulti che, in conformita' delle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno a norma dell'art. 33, l'acqua possiede i caratteri di acqua minerale, e viene erogata, raccolta, preparata, imbottigliata, trasportata e posta in commercio con tutte le garanzie nei riguardi igienici; e che gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, sono rispondenti alle esigenze igieniche generali e particolari, in relazione agli scopi cui sono destinati.
2. Ogni innovazione o modifica agli elementi essenziali sui quali furono fondate le autorizzazioni accordate deve essere autorizzata con le modalita' della originaria concessione.
Art. 33
1. Quando le domande di cui agli articoli 5, 6 e 15 riguardino opere per la produzione e lo smercio di acque minerali o stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, allo stato di progetto, il Ministero dell'interno e il prefetto possono rispettivamente subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori.
2. Il decreto deve in tal caso stabilire i termini entro i quali debbano cominciarsi e compiersi i lavori.
3. I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo, per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volonta' dei concessionari.
4. Trascorsi i termini, l'autorizzazione e' revocata, nelle forme stabilite dall'art. 26.
Art. 34
1. Apposite istruzioni del Ministero dell'interno danno le norme igieniche fondamentali per l'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per le analisi, per la redazione delle etichette e dei contrassegni, per i recipienti di vendita delle acque, per i sistemi di chiusura e le capsule, da applicarsi ai recipienti stessi, per il funzionamento igienico degli stabilimenti e per la redazione dei regolamenti interni di cui agli articoli 5 e 15.