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Sez. L, Sentenza n. 1900 del 09/03/1996 (Rv. 496230 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione - Costituzione in giudizio dell'I.N.P.S. mediante elezione di domicilio presso l'ufficio legale della propria sede provinciale - Notificazione della sentenza nei riguardi dell'Istituto anziché del suo procuratore - Decorrenza del termine breve per impugnare - Esclusione - Conseguenze - Mancata obiezione della parte impugnata in ordine all'eccezione relativa alla scadenza del termine breve - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496230-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Qualora l'I.N.P.S. si sia costituito in giudizio mediante elezione di domicilio presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, la notificazione della sentenza eseguita nei riguardi dell'Istituto anziché del suo procuratore è inidonea a far decorrere, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., il termine breve per l'impugnazione; la quale deve perciò essere ritenuta ammissibile se rispettosa del termine di un anno previsto dal successivo art. 327, ancorché la parte impugnante non abbia formulato alcuna obiezione all'eccezione della controparte relativa alla scadenza del termine breve anzidetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)