Sez. 2 - , Sentenza n. 10622 del 28/04/2017 (Rv. 643892 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Azione volta al rispetto della normativa sulle distanze da costruzioni - Memorie ex art. 183, comma 5 c.p.c. (applicabile "ratione temporis") - Domanda volta alla tutela dei diritti di veduta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Nel giudizio avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato, siccome costruito in violazione delle distanze tra costruzioni, è inammissibile, in quanto nuova, la domanda, proposta con le memorie di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), concernente la violazione della distanza da veduta, trattandosi di domande diverse, l’una diretta ad evitare la formazione di intercapedini dannose (art. 873 c.c), l’altra a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino (art. 907 c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)