Sez. 2, Sentenza n. 821 del 29/01/1983 (Rv. 425573 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - DECORRENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - DECORRENZA.*
Il termine di decadenza previsto dall'art. 1669 cod. civ. per la denunzia dei vizi della cosa appaltata decorre dal giorno in cui il committente ha avuto sicura e completa conoscenza dei vizi, ma ciò non esclude che un sommario accertamento della causa dei difetti riscontrati nell'opera può considerarsi necessario nei congrui casi all'acquisizione della certezza oggettiva sull'esistenza ed imputabilità dei difetti stessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)