Sez. L, Sentenza n. 8973 del 20/08/1991 (Rv. 473580 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere | Obbligo del lavoratore di raggiungere un certo risultato - Insussistenza - Limiti - Fissazione di parametri per l'accertamento dell'adempimento - Ammissibilità - Conseguenze - Accertamento - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere
Nel contratto di lavoro subordinato, il fatto che il lavoratore non sia obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, non esclude che possano essere fissati parametri per l'accertamento che la prestazione sia eseguita con quella diligenza e quella professionalità medie proprie delle mansioni svolte, nel qual caso il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sè inadempimento, non trattandosi d'impegno di compiere un'opera o un servizio (lavoro autonomo), bensì mero segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione. Stabilire se tale segno (che, unitamente alla negligenza del prestatore, dev'essere provato dal datore di lavoro) dimostri univocamente che vi è stato inadempimento è valutazione di fatto (incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata) che spetta al giudice del merito, il quale però non deve scambiare il segno (mancato raggiungimento del parametro) con l'oggetto dell'accertamento (inesatta o incompleta esecuzione della prestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)