Sez. 6, Sentenza n. 10606 del 26/10/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161638 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - ESPRESSIONE OBIETTIVAMENTE OLTRAGGIOSA - DIRITTO DI CRITICA - INCOMPATIBILITÀ.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - ESPRESSIONE OBIETTIVAMENTE OLTRAGGIOSA - DIRITTO DI CRITICA - INCOMPATIBILITÀ.*
Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale l'espressione intrinsecamente oltraggiosa eccede i limiti del diritto di critica e di civile protesta, e l'intento critico da parte dell'agente non costituisce scriminante, prevalendo al riguardo l'esigenza di tutela dell'onore e del decoro di chi è investito di pubbliche funzioni. (Conf mass n 150274; (Conf mass n 150087; (Conf mass n 149610).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)