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Sez. 2, Sentenza n. 857 del 02/02/1999 (Rv. 522833 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Disciplina dell'appello dettata dal codice di rito nel testo previgente alla novellazione ex legge n. 353 del 1990 - Ammissione di prove da parte dell'istruttore anziché del collegio - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522833-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

Con riferimento alla disciplina dell'appello dettata dal codice di rito nel testo previgente alla novellazione di cui alla legge n. 353 del 1990, l'irritualità della ammissione e dell'espletamento di una prova, in quanto disposti dall'istruttore anziché dal collegio, restano irrilevanti allorché il collegio, in sede di decisione, abbia convalidato l'operato dell'istruttore esplicitamente o anche implicitamente, valutando ed utilizzando il materiale probatorio di cui si tratta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)