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Provvedimenti per il Mezzogiorno

Testo in vigore al

Art. 28

1. Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'art. 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si rendera' disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, e' prorogato al 30 giugno 1965.4

Art. 29

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati. I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per il primo impianto, nonche' per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti e importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza il termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

2. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti.4

Titolo IV. Agevolazioni fiscali e varie

Art. 31

1. L'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.

2. La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

3. Le formalita' ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attivita' sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a meta'.

4. Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

Art. 34

1. La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, direttamente impiegata nella esenzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, e' esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Art. 35

1. Le societa', gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, per ottenere la esenzione prevista dall'art. 34, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

2. L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

3. L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

4. Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione
della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa.

5. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

6. Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sessanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui ai comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della societa' o dell'ente, una sopratassa pari al 50 per cento della imposta medesima.4

Art. 36

1. Gli atti costitutivi di societa', comprese quelle cooperative, che si costituisca entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

2. Il beneficio e' concesso anche nel caso di nuove societa' che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

Art. 37

1. Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprieta' dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonche' ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

2. Il beneficio di cui innanzi si applica, altresi', anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione.

3. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, il beneficio di cui al precedente comma puo' essere assentito per gli atti di acquisto in proprieta', in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento
industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

4. Con lo stesso decreto puo' essere concesso il beneficio della
esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

Art. 38

1. Il beneficio del precedente articolo e' concesso anche per i seguenti atti:

  1. a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attivita' industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 18;

  2. b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera a) per gli aumenti di capitale;

  3. c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

  4. d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attivita' industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 18;

  5. e) atti di normalizzazione delle societa' irregolari o di fatto, purche' stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purche' l'esistenza e l'attivita' della societa' nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'art. 42, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

Art. 39

1. Nel decreto Ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 37 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

2. Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e sopratasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento.

3. Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.

Art. 40

1. La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati o possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verra' effettuato il 30 giugno 1960.

2. Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui al precedente comma, si intende esteso ai prestiti all'estero gia' contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla "Cassa" dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interessi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 41

1. Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei Ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'art. 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

3. In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

4. Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 42

1. L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' sostituito dal seguente:
"I programmi della Cassa, di cui all'art. 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni".
Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente legge saranno sentite le Amministrazioni delle regioni interessate.

Art. 43

1. Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni n inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

2. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

3. Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto di Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indichera' alla Cassa le opportune misure da adottare, lino alla revoca dei benefici stessi.

Art. 44

1. Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - CAMPILLI
TAMBRONI - GONELLA -
ANDREOTTI - MEDICI -
TAVIANI - MORO - TOGNI
- COLOMBO - ANGELINI
- MATTARELLA - GAVA -
GUI - CARLI - CASSIANI
- BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA