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Sez. 5, Sentenza n. 3858 del 18/02/2009 (Rv. 606917 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Deducibilità - Condizioni - Effettiva strumentalità ed utilizzazione - Fattispecie relativa alla locazione del bene a terzi.
Stato
decisa il 2009-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606917-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini della deducibilità delle quote d'ammortamento del costo dei beni materiali, ai sensi dell'art. 67, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, occorre non solo l'effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi - in funzione direttamente strumentale - nell'esercizio dell'impresa, dovendo, pertanto, escludersi la persistenza del rapporto strumentale tra bene ed attività aziendale nell'ipotesi in cui il bene suddetto sia locato a terzi, salvo che proprio la locazione di beni materiali non costituisca lo specifico oggetto dell'attività aziendale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)