Sez. U, Sentenza n. 2931 del 09/10/1972 (Rv. 360670 - 01)
PESCA - DIRITTO DI PESCA - ESCLUSIVO - DELLO STATO - NELLE ACQUE PUBBLICHE - CONDIZIONI PROBATORIE.*
PESCA - DIRITTO DI PESCA - ESCLUSIVO - DELLO STATO - NELLE ACQUE PUBBLICHE - CONDIZIONI PROBATORIE.*
Il principio della liberta della pesca nelle acque pubbliche e stato recepito nel nostro ordinamento all'epoca della Costituzione dello stato unitario. In applicazione di tale principio, per il riconoscimento di un diritto esclusivo di pesca dello stato non basta la dimostrazione della titolarita del diritto di regalia della pesca sulle acque pubbliche, essendo, viceversa, necessaria la prova che tale diritto fu in concreto esercitato o personalmente dal titolare o con Atti traslativi o di concessione della esclusivita della pesca a favore di terzi. (nella specie, il supremo collegio ha ritenuto che correttamente il tribunale superiore delle acque pubbliche aveva disconosciuto l'esistenza di un diritto esclusivo di pesca dello stato sulle acque dell'alto corso del torrente orco e del bacino di ceresole).*
Riferimenti normativi: Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 26 CORTE COST., Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)