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Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione di volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

  2. 2) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

  3. 3) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel territorio del medesimo Stato membro durante la procedura di protezione internazionale:

    1. a) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate;

    2. b) i figli minori e adulti dipendenti delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi quali contemplati dal diritto nazionale; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme al diritto nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell'età legale per contrarre matrimonio;

    3. c) nei casi in cui il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per tale richiedente, compreso un fratello adulto, in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme al diritto nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell'età legale per contrarre matrimonio;

  4. 4) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;

  5. 5) «minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

  6. 6) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;

  7. 7) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto, vestiario e prodotti per l'igiene personale, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione degli stessi, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

  8. 8) «sussidio per le spese giornaliere»: un sussidio accordato periodicamente ai richiedenti per consentire loro di godere di un livello minimo di autonomia nella loro vita quotidiana, fornito sotto forma di importo monetario, in buoni, in natura, o una combinazione degli stessi, a condizione che tale sussidio comprenda un importo monetario;

  9. 9) «trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

  10. 10) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti;

  11. 11) «rischio di fuga»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire;

  12. 12) «fuga»: l'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;

  13. 13) «rappresentante»: una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica nominata dalle autorità competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore non accompagnato, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva;

  14. 14) «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: il richiedente che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che fanno domanda di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, comprese la frontiera esterna, le acque territoriali o le zone di transito, purché tali cittadini di paesi terzi e apolidi siano autorizzati a rimanere in tale territorio in qualità di richiedenti. La presente direttiva si applica anche ai familiari di un richiedente, a condizione che siano inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese a ottenere forme di protezione diverse da quelle conferite dal regolamento (UE) 2024/1347.

Art. 4 Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti nonché dei familiari e parenti stretti dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro a condizione che tali familiari e parenti stretti siano a carico dei richiedenti, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

Capo II. Disposizioni generali sulle condizioni di accoglienza

Art. 5 Informazione

1.

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni relative alle condizioni di accoglienza previste dalla presente direttiva, tra cui informazioni specifiche sul proprio sistema di accoglienza, quanto prima e comunque in tempo utile per permettere effettivamente ai richiedenti di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri forniscono in particolare ai richiedenti informazioni standard relative alle condizioni di accoglienza stabilite dalla presente direttiva, utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo»). Tali informazioni sono fornite quanto prima e, al più tardi, tre giorni dopo la presentazione della domanda o entro il termine per la sua registrazione, a norma del regolamento (UE) 2024/1348.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza e rappresentanza legale, anche sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono assistenza e rappresentanza legale a titolo gratuito, e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente o, se del caso, in forma visiva, ad esempio mediante video o pittogrammi, e sono adattate alle esigenze dei richiedenti.

Nel caso di un minore non accompagnato, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in maniera consona all'età e con modalità che consentano al minore non accompagnato di comprenderle, utilizzando, se del caso, materiale informativo specificamente adattato ai minori. Tali informazioni sono fornite in presenza del rappresentante del minore non accompagnato o della persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante fino alla nomina di quest'ultimo.

In casi eccezionali, uno Stato membro può fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante traduzione orale o, se del caso, in forma visiva come video o pittogrammi, laddove:

  1. a) non sia in grado di fornire tali informazioni per iscritto entro il termine stabilito in tale paragrafo poiché la lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda è una lingua rara; e

  2. b) il richiedente confermi successivamente di aver compreso le informazioni fornite.

Nei casi di cui al terzo comma, lo Stato membro ottiene quanto prima una traduzione scritta delle informazioni di cui al paragrafo 1 e la fornisce al richiedente, salvo ove sia chiaro che tale disposizione non è più necessaria.

Art. 6 Documentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al richiedente sia fornito il documento di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348.

2. Gli Stati membri non impongono ai richiedenti, per il solo fatto di richiedere protezione internazionale o sulla sola base della loro nazionalità, di fornire documenti inutili o un numero sproporzionato di documenti né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Art. 7 Organizzazione dei sistemi di accoglienza

1. Gli Stati membri possono organizzare liberamente i propri sistemi di accoglienza conformemente alla presente direttiva. I richiedenti possono circolare liberamente all'interno del territorio dello Stato membro interessato.

2. A condizione che tutti i richiedenti beneficino effettivamente dei diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva, gli Stati membri possono assegnare loro una sistemazione all'interno del proprio territorio al fine di gestire i propri sistemi di asilo e di accoglienza.

3. Nell'assegnazione o nella riassegnazione di una sistemazione ai richiedenti, gli Stati membri tengono conto di fattori oggettivi, tra cui l'unità familiare di cui all'articolo 14 e le esigenze di accoglienza particolari.

4. La concessione di condizioni materiali di accoglienza da parte degli Stati membri può essere subordinata all'effettiva residenza dei richiedenti nella sistemazione loro assegnata a norma del paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono inoltre istituire meccanismi per valutare e rispondere alle esigenze dei loro sistemi di accoglienza, tra cui meccanismi aventi lo scopo di verificare l'effettiva residenza dei richiedenti nella sistemazione loro assegnata a norma del paragrafo 2.

6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare alle autorità competenti il loro indirizzo attuale, un recapito telefonico e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica. Gli Stati membri fanno altresì obbligo ai richiedenti di notificare a tali autorità competenti con la massima tempestività qualsiasi successiva modificazione di tali informazioni

7. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare decisioni amministrative ai fini del presente articolo.

Art. 8 Assegnazione dei richiedenti a una zona geografica

1. Gli Stati membri possono assegnare i richiedenti a una zona geografica all'interno del proprio territorio, nella quale essi possono circolare liberamente per la durata della procedura di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1348.

2.

Gli Stati membri possono assegnare i richiedenti a una zona geografica all'interno del proprio territorio a norma del paragrafo 1 solo al fine di garantire un trattamento rapido, efficiente ed efficace delle domande in conformità del regolamento (UE) 2024/1348 o ai fini della distribuzione geografica di tali richiedenti, tenendo conto delle capacità delle zone geografiche interessate.

Gli Stati membri informano i richiedenti, a norma dell'articolo, 5 in merito alla loro assegnazione a una zona geografica, precisando altresì i confini geografici di tale zona.

3. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti possano effettivamente beneficiare dei diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva e delle garanzie procedurali nell'ambito della procedura di protezione internazionale nella zona geografica cui sono assegnati. Tale zona geografica è sufficientemente ampia, consente l'accesso alle infrastrutture pubbliche necessarie e non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata dei richiedenti.

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare decisioni amministrative ai fini del paragrafo 1.

5.

Gli Stati membri, su richiesta del richiedente, autorizzano quest'ultimo a lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica.

Qualora un richiedente lasci la zona geografica senza autorizzazione, lo Stato membro non applica sanzioni diverse da quelle previste dalla presente direttiva.

Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il richiedente ne informa preventivamente le autorità competenti.

6. Qualora sia stato accertato, anche a seguito della domanda di ricorso o riesame da parte di un richiedente a norma dell'articolo 29, che a quest'ultimo non è stato garantito di poter effettivamente beneficiare dei diritti conferitigli dalla presente direttiva o delle garanzie procedurali nell'ambito della procedura di protezione internazionale nella zona geografica, l'assegnazione del richiedente a tale zona geografica cessa di applicarsi.

7. Prima di applicare il presente articolo, lo Stato membro interessato stabilisce le condizioni della sua applicazione nel diritto interno e ne informa la Commissione e l'Agenzia per l'asilo a norma del capo 5 del regolamento (UE) 2021/2303.

Art. 9 Restrizioni alla libera circolazione

1. Se necessario, gli Stati membri possono stabilire che un richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico adatto ad ospitare i richiedenti, per motivi di ordine pubblico o per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, ove vi sia un rischio di fuga, in particolare nel caso in cui:

  1. a) il richiedente sia tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351; o

  2. b) il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

Qualora il richiedente sia stato autorizzato a risiedere solo in un luogo specifico a norma del presente paragrafo, la concessione delle condizioni materiali di accoglienza è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in tale luogo specifico.

2.

Gli Stati membri possono, se necessario, imporre ai richiedenti di segnalare la loro presenza alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, senza compromettere in maniera sproporzionata i diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva.

Tali obblighi di segnalazione possono essere imposti al fine di garantire il rispetto delle decisioni di cui al paragrafo 1, o per evitare efficacemente che i richiedenti si rendano irreperibili.

3.

Gli Stati membri possono concedere al richiedente, su richiesta di quest'ultimo, il permesso di risiedere temporaneamente in un luogo diverso dal luogo specifico stabilito a norma del paragrafo 1. Le decisioni in merito a tale permesso sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.

Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il richiedente ne informa le autorità competenti.

4. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono proporzionate e tengono conto di elementi pertinenti della situazione individuale del richiedente, tra cui le esigenze di accoglienza particolari.

5. Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto per ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo in tale decisione. I richiedenti sono informati per iscritto di una siffatta decisione, come pure delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 29 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti le suddette informazioni in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile e in una forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del presente articolo siano riesaminate da un'autorità giurisdizionale d'ufficio qualora tali decisioni siano in applicazione da oltre due mesi o che le stesse possano essere impugnate su richiesta del richiedente interessato a norma dell'articolo 29.

Art. 10 Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente o sulla base della sua nazionalità. Il trattenimento è basato soltanto su uno o più dei motivi di trattenimento di cui al paragrafo 4. Il trattenimento non ha carattere punitivo.

2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Nel trattenere un richiedente, gli Stati membri tengono conto di tutti i segni visibili, le dichiarazioni o i comportamenti che indichino che tale richiedente ha esigenze di accoglienza particolari. Qualora la valutazione di cui all'articolo 25 non sia stata ancora completata, essa è completata senza indugio e i suoi risultati sono tenuti in considerazione nel decidere se mantenere il trattenimento o se le condizioni di trattenimento debbano essere modificate.

4. Un richiedente può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi seguenti:

  1. a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

  2. b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga;

  3. c) per assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente con decisione individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, nei casi in cui il richiedente non ha rispettato tali obblighi e ove continui a sussistere il rischio di fuga;

  4. d) per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

  5. e) quando il richiedente è trattenuto nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, al fine di preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che il richiedente in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di protezione internazionale, che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

  6. f) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

  7. g) conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1351.

I motivi di trattenimento di cui al primo comma sono specificati nel diritto nazionale.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo specifico.

Art. 11 Garanzie per i richiedenti trattenuti

1.

Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 10, paragrafo 4, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa, oltre ai motivi per i quali non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3.

Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento, d'ufficio o su domanda del richiedente, o entrambi. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è conclusa il più rapidamente possibile, tenendo conto delle circostanze di ogni caso specifico, e non più tardi di 15 giorni, o, in situazioni eccezionali, 21 giorni a decorrere dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, tale verifica è conclusa il più rapidamente possibile, tenendo conto delle circostanze di ogni caso specifico, e non più tardi di 15 giorni, o, in situazioni eccezionali, 21 giorni dall'avvio del relativo procedimento.

Laddove la verifica in sede giudiziaria di cui al primo comma, effettuata d'ufficio, non sia conclusa entro 21 giorni dall'inizio del trattenimento, oppure, nel caso in cui sia effettuata su domanda del richiedente, non sia conclusa entro 21 giorni dall'avvio del relativo procedimento, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per impugnare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

5.

Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

Fatto salvo il primo comma, il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari.

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 29.

Art. 12 Condizioni di trattenimento

1.

Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non abbiano formalizzato una domanda di protezione internazionale.

Se i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

2. I richiedenti trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.

3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Tale possibilità si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell'UNHCR, conformemente a un accordo con detto Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei diritti e obblighi di tali richiedenti in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, qualora i richiedenti siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. Tale deroga non si applica nei casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348.

Art. 13 Trattenimento di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari

1.

Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che hanno esigenze di accoglienza particolari costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.

Nei casi in cui il trattenimento dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari metterebbe a grave rischio la loro salute fisica e mentale, tali richiedenti non sono trattenuti.

Ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, trattenuti, gli Stati membri assicurano controlli periodici e prestano un sostegno tempestivo e adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista della salute fisica e mentale.

2.

Di norma, i minori non sono trattenuti. Essi sono collocati in alloggi idonei a norma degli articoli 26 e 27.

Di norma si ricorre ad alternative adeguate al trattenimento per le famiglie con minori, conformemente al principio dell'unità familiare. Tali famiglie sono collocate in alloggi adatti alle loro esigenze.

In circostanze eccezionali, come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace, nonché dopo aver valutato che il trattenimento è nel loro interesse superiore a norma dell'articolo 26, i minori possono essere trattenuti:

  1. a) nel caso di minori accompagnati, qualora il genitore o chi principalmente si prende cura del minore sia trattenuto; o

  2. b) nel caso di minori non accompagnati, qualora il trattenimento tuteli il minore.

A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile. I minori non sono mai trattenuti in carcere o in un'altra struttura utilizzata a fini di contrasto. Ogni sforzo è compiuto perché essi non siano trattenuti e siano collocati in strutture idonee per i minori.

L'interesse superiore del minore, di cui all'articolo 26, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

I minori trattenuti hanno il diritto all'istruzione a norma dell'articolo 16, tranne quando impartire loro un'istruzione abbia un valore limitato in ragione della durata molto breve del loro trattenimento. Tali minori hanno inoltre la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

3.

Quando i minori non accompagnati sono trattenuti, è fornita loro una sistemazione in strutture atte ad accogliere minori non accompagnati. Tali strutture sono dotate di personale qualificato per salvaguardare i diritti dei minori non accompagnati e soddisfare le loro esigenze.

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

4.

Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne assicuri l'intimità.

Alle famiglie trattenute con minori è fornita una sistemazione in strutture di trattenimento adattate alle esigenze dei minori.

5.

Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti di sesso maschile e femminile trattenuti alloggino in sistemazioni separate, salvo laddove i richiedenti trattenuti siano familiari e tutti gli interessati acconsentano a venire alloggiati insieme.

Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

6. Se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3, primo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile. Gli Stati membri dispongono di strutture e risorse sufficienti per garantire che le deroghe di cui al presente paragrafo siano applicate solo in situazioni eccezionali. Quando applicano tali deroghe, gli Stati membri ne informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo.

Art. 14 Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

Art. 15 Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Art. 16 Scolarizzazione e istruzione dei minori

1.

Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori pari accesso all'istruzione rispetto ai propri cittadini e a condizioni simili, finché non sia effettivamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di tali minori o dei loro genitori.

Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l’accesso all'assistenza sanitaria. L'istruzione dei minori è di norma integrata con quella dei cittadini degli Stati membri ed è di pari qualità. Gli Stati membri garantiscono la continuità dell’istruzione dei minori finché non sia effettivamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2.

Gli Stati membri concedono quanto prima ai minori di cui al paragrafo 1 l'accesso a un sistema educativo e non ritardano la concessione di tale accesso di oltre due mesi dalla data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale, tenendo conto delle vacanze scolastiche. Gli Stati membri provvedono all'istruzione nell'ambito del sistema educativo ordinario. A titolo temporaneo e per un periodo massimo di un mese, gli Stati membri possono tuttavia provvedere a tale istruzione al di fuori del sistema educativo ordinario.

Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo ordinario.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo ordinario non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

Art. 17 Lavoro

1.

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale, a condizione che l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2024/1348, l'accesso al mercato del lavoro non è concesso o, qualora sia già stato concesso, è revocato.

2.

Gli Stati membri assicurano che i richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 abbiano effettivo accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale.

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, ivi incluso per quanto riguarda i livelli di disoccupazione giovanile, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante specifico, per il quale un datore di lavoro sta valutando la candidatura di un richiedente che ha accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1, possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato, da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi e apolidi in soggiorno regolare in tale Stato membro. Se lo Stato membro ritiene che il posto vacante specifico possa essere occupato da tali persone, lo Stato membro o il datore di lavoro può respingere l’impiego del richiedente per tale posto vacante.

3. Gli Stati membri assicurano che i richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 godano di un trattamento pari a quello riservato ai propri cittadini nazionali per quanto concerne:

  1. a) le condizioni di impiego, l'età minima di ammissione al lavoro e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

  2. b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

  3. c) l'istruzione e la formazione professionale, compresi i corsi di formazione per il miglioramento delle competenze, l'esperienza pratica sul posto di lavoro e i servizi di orientamento all'occupazione;

  4. d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel contesto delle procedure esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero; e

  5. e) l'accesso a programmi adeguati per la valutazione, la convalida e il riconoscimento dell'apprendimento e delle esperienze precedenti dei richiedenti.

4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento dei richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1:

  1. a) per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera b), escludendoli dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una carica pubblica;

  2. b) per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera c), escludendo:

    1. i) le borse di studio e i prestiti connessi all'istruzione e alla formazione professionale e al pagamento delle spese, in conformità del diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università o all'istruzione post-secondaria; e

    2. ii) l'istruzione e la formazione professionale che non sono fornite nel quadro di un contratto di lavoro esistente, anche se fornite a fini di promozione dell'occupazione;

  3. c) per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera d) o e), non garantendo la parità di trattamento per un periodo di almeno tre mesi a decorrere dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che hanno un impiego o, sulla base di un impiego precedente, abbiano diritto a prestazioni di sicurezza sociale e godano di pari trattamento rispetto ai propri cittadini per quanto riguarda i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

6. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento a norma del paragrafo 5 del presente articolo escludendo le prestazioni di sicurezza sociale che non dipendono dai periodi di occupazione o dalla contribuzione.

7. Il diritto alla parità di trattamento a norma del presente articolo non dà luogo ad un diritto di soggiorno in casi in cui il diritto di rimanere si estingua in conseguenza di una decisione adottata conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.

8. Ai fini del paragrafo 3, lettera d), del presente articolo e fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri facilitano, per quanto possibile, il pieno accesso alle procedure esistenti per il riconoscimento delle qualifiche straniere per i richiedenti che non possono fornire prove documentali delle loro qualifiche.

9. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante un procedimento di ricorso, quando il richiedente abbia il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante tale procedimento, e fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

Art. 18 Corsi di lingua e formazione professionale

Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti abbiano accesso ai corsi di lingua, di educazione civica o di formazione professionale che tali Stati membri ritengono adeguati per contribuire a migliorare la capacità dei richiedenti di agire in modo autonomo, di interagire con le autorità competenti o di trovare un impiego, o, a seconda dei sistemi nazionali, gli Stati membri facilitano l'accesso a tali corsi, indipendentemente dal fatto che i richiedenti abbiano accesso al mercato del lavoro a norma dell'articolo 17.

Se i richiedenti dispongono di mezzi sufficienti, gli Stati membri possono obbligarli a sostenere o a contribuire a sostenere i costi dei corsi di cui al primo comma.

Art. 19 Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza dal momento in cui fanno domanda di protezione internazionale in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348.

2.

Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria ricevuta a norma dell'articolo 22 assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti, ne tuteli la salute fisica e mentale e rispetti i loro diritti conformemente alla Carta.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita adeguata di cui al primo comma sia soddisfatta nella specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari nonché in relazione alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata ai sensi del paragrafo 2.

4.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza qualora i richiedenti dispongano di risorse sufficienti a tal fine, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono altresì obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi dell'assistenza sanitaria ricevuta qualora i richiedenti dispongano di mezzi sufficienti a tal fine, salvo laddove l'assistenza sanitaria sia fornita gratuitamente ai cittadini di tali Stati membri.

5. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti per coprire i costi delle condizioni materiali di accoglienza o dell'assistenza sanitaria ricevuta a norma del paragrafo 4 all'epoca in cui al richiedente era stata garantita un'adeguata qualità di vita, gli Stati membri possono esigere dal richiedente il rimborso dei costi di tali condizioni materiali di accoglienza o di tale assistenza sanitaria.

6. Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria ricevuta e quando esigano dal richiedente un rimborso dei costi a norma del paragrafo 5, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari.

7. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, in base al diritto o alla prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri informano di conseguenza la Commissione e l'Agenzia per l'asilo in merito a tali livelli. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è interamente o parzialmente fornito in natura o quando i livelli applicati ai cittadini sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.

Art. 20 Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui gli Stati membri forniscano l'alloggio in natura, essi provvedono a che tale alloggio garantisca ai richiedenti una qualità di vita adeguata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, come pure il sostegno necessario a soddisfare le esigenze di accoglienza particolari dei richiedenti. L'alloggio è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

  1. a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale fatta alla frontiera o in zone di transito;

  2. b) in centri di accoglienza;

  3. c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 12 e 13, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

  1. a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;

  2. b) i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;

  3. c) ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali, nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso all'alloggio al fine di assistere i richiedenti; possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari quando forniscono condizioni materiali di accoglienza.

4. Quando forniscono un alloggio a norma del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire, per quanto possibile, la prevenzione delle aggressioni e della violenza, compresa la violenza perpetrata per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi.

5. Qualora le richiedenti siano alloggiate in centri di accoglienza, gli Stati membri predispongono servizi igienici separati e un luogo sicuro in tali centri per loro e i loro figli minori.

6. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, a che i richiedenti che sono adulti dipendenti con esigenze di accoglienza particolari siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato.

7. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

8. Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che prestano assistenza sanitaria e forniscono istruzione nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

9. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri di accoglienza attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri possono inoltre consentire ai richiedenti di svolgere attività di volontariato al di fuori del centro di accoglienza alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

10.

In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono prevedere in via eccezionale condizioni materiali di accoglienza che siano diverse da quelle previste dal presente articolo, qualora:

  1. a) sia richiesta una valutazione delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente, ai sensi dell'articolo 25;

  2. b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite oppure, a causa di un numero sproporzionato di persone da accogliere o di una catastrofe naturale o antropica, le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente indisponibili.

Diverse condizioni materiali di accoglienza di cui al primo comma del presente paragrafo assicurano in ogni caso a tutti i richiedenti l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 22 e un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali.

Se uno Stato membro fornisce condizioni materiali di accoglienza diverse, conformemente al primo comma del presente paragrafo, tale Stato membro informa senza indugio la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, riguardo all'attivazione del piano di emergenza. Tale Stato membro informa altresì la Commissione e l'Agenzia per l'asilo non appena i motivi che giustificavano la previsione di dette condizioni materiali diverse hanno cessato di esistere.

Art. 21 Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

Dal momento in cui è stata notificata ai richiedenti una decisione di trasferimento che li riguarda verso lo Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351, essi non hanno diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 17 a 20 della presente direttiva in nessuno Stato membro diverso da quello in cui sono tenuti ad essere presenti a norma del regolamento (UE) 2024/1351, fatta salva la necessità di assicurare un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali.

Salvo qualora sia stata emessa una decisione distinta al riguardo, la decisione di trasferimento precisa che le condizioni pertinenti di accoglienza del richiedente sono state revocate in conformità del presente articolo. Il richiedente è informato dei suoi diritti e obblighi riguardo a tale decisione.

Art. 22 Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) 2024/1351, i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, sia da medici generalisti che, se del caso, da specialisti. Tale necessaria assistenza sanitaria è di qualità adeguata e comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali, come anche l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva necessaria per trattare un grave problema fisico.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minorenni dei richiedenti e i richiedenti minorenni ricevano lo stesso tipo di assistenza sanitaria prestata ai propri cittadini minorenni. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento specifico fornito a norma del presente articolo, iniziato prima che il minore raggiungesse la maggiore età e ritenuto necessario, prosegua senza interruzioni o ritardi dopo che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

3. Ove necessario per ragioni mediche, gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica o di altro tipo, come i necessari dispositivi medici di riabilitazione e assistenza, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese appropriate misure di assistenza psichica.