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TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA

Testo in vigore al

Titolo II. Trattato che istituisce la comunità europea (1*)

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DETERMINATI a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,

DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'eguilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

DESIDEROSI di contribuite, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

HANNO DECISO di creare una Comunità europea e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. Paul-Henri SPAAK,

ministro degli affari esteri;

S. E. Barone J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS,

segretario generale del ministero degli affari economici, presidente della delegazione belga presso la conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Konrad ADENAUER,

cancelliere federale;

S. E. Walter HALLSTEIN,

segretario di Stato agli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Christian PINEAU,

ministro degli affari esteri;

S. E. Maurice FAURE,

segretario di Stato agli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. Antonio SEGNI,

presidente del Consiglio dei ministri;

S. E. Gaetano MARTINO,

ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Joseph BECH,

presidente del governo, ministro degli affari esteri;

S. E. Lambert SCHAUS,

ambasciatore, presidente della delegazione lussemburghese presso la conferenza intergovernativa;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. Joseph LUNS,

ministro degli affari esteri;

S. E. J. LINTHORST HOMAN,

presidente della delegazione olandese presso la conferenza intergovernativa.

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

Parte prima. Principi

Art. 1

Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra Loro una Comunità europea.

Art. 2

La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

Art. 3

Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

  1. a) l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

  2. b) una politica commerciale comune;

  3. c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

  4. d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno, come previsto dall'articolo 100 C;

  5. e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

  6. f) una politica comune nel settore dei trasporti;

  7. g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

  8. h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

  9. i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

  10. j) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

  11. k) una politica nel settore dell'ambiente;

  12. l) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

  13. m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

  14. n) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

  15. o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

  16. p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

  17. q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

  18. r) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;

  19. s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

  20. t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

Art. 3 a

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ECU, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Art. 3 B

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

Art. 4

1.

L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

- un Parlamento europeo;

- un Consiglio;

- una Commissione;

- una Corte di giustizia;

- una Corte dei conti.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive.

Art. 4 A

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

Art. 4 B

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.

Art. 5

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

Art. 6

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può stabilire tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.

Art. 7

1.

Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.

Il periodo transitorio è diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata può essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.

2. Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.

3.

Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi, specificamente fissati dal presente trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti.

Tale constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimità sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimità non può essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.

Alla fine del quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un altro anno.

Alle fine del sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.

4.

Nel termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunità. Detto organo arbitrale à composto di tre membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di giustizia entro un nuovo termine di un mese.

L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente.

Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3.

5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtù di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

6. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di là di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato.

7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.

Art. 7 A

La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 7 B, 7 C e 28, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 70, paragrafo 1 e degli articoli 84, 99, 100 A e 100 B e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.

Art. 7 B

La Commissione riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato interno entro il termine stabilito all'articolo 7 A.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati.