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Sez. 2, Sentenza n. 565 del 08/03/1963 (Rv. 260754 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - MANCATA RIMESSIONE IN TERMINI DEL CONTUMACE IN PRIMO GRADO - SENTENZA DI APPELLO NON IMPUGNATA SUL PUNTO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESTENSIONE ALLE ALTRE DOMANDE IN IDENTICA SITUAZIONE PROCESSUALE, SU CUI INVECE IL GIUDICE DI APPELLO ABBIA ERRONEAMENTE PRONUNCIATO.*
Stato
decisa il 1963-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260754-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - MANCATA RIMESSIONE IN TERMINI DEL CONTUMACE IN PRIMO GRADO - SENTENZA DI APPELLO NON IMPUGNATA SUL PUNTO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESTENSIONE ALLE ALTRE DOMANDE IN IDENTICA SITUAZIONE PROCESSUALE, SU CUI INVECE IL GIUDICE DI APPELLO ABBIA ERRONEAMENTE PRONUNCIATO.*

La non impugnazione in Cassazione della sentenza di appello sul punto della non rimessione in termini in primo grado del contumace, tardivamente costituitosi, fa si che detta statuizione della sentenza di secondo grado passi in giudicato. Si verifica pertanto, la conseguenza necessaria che il giudicato viene ad estendersi alle altre domande su cui il giudice di secondo grado abbia erroneamente pronunciato, senza avvedersi che anch'esse, per l'identita della situazione processuale, avrebbero dovuto essere travolte in primo grado per la non concessa rimessione in termini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)