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Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

Testo in vigore al

Art. 8 Assegni bancari e postali

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

  2. b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonche', nei casi piu' gravi, il divieto temporaneo di esercitare attivita' professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

  3. c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

  4. d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera e);

  5. e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonche' l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;

  6. f) prevedere la responsabilita' solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);

  7. g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

Art. 9 Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensivita' per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

    1. 1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

    2. 2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

    3. 3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

    4. 4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

    5. 5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

  2. b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilita' idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

  3. c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:

    1. 1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entita' di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

    2. 2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

    3. 3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

    4. 4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilita' inferiore a quella prevista per i casi di infedelta';

  4. d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravita' delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensivita' per gli interessi dell'erario;

  5. e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

  6. f) prevedere la non punibilita' di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

  7. g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarita' della materia penale tributaria;

  8. h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato e' stato commesso, ovvero, ove cio' non fosse possibile, del luogo in cui il reato e' stato accertato;

  9. i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

  10. l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

Art. 10 Sanzioni alternative alla detenzione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonche' per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;

  2. b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;

  3. c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.

Art. 15 Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 16 Disposizioni finali

1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo e' altresi' delegato:

  1. a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;

  2. b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;

  3. c) ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

Art. 17 Esercizio delle deleghe

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.

Art. 18 Abrogazioni e modifiche al codice penale

3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".

4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".

Art. 19 Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela

1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se e' pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.

Art. 20 Riferimenti a provvedimenti normativi

1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto