Sez. 3, Sentenza n. 172 del 08/01/1981 (Rv. 410576 - 01)
USUFRUTTO - CESSIONE - TEMPORANEA - AMMISSIBILITA - AFFITTO DI FONDO RUSTICO - DIFFERENZE - ASSOGGETTABILITA DELLA PREDETTA CESSIONE AL REGIME VINCOLISTICO PREVISTO PER LO AFFITTO DI FONDO RUSTICO - ESCLUSIONE.*
USUFRUTTO - CESSIONE - TEMPORANEA - AMMISSIBILITA - AFFITTO DI FONDO RUSTICO - DIFFERENZE - ASSOGGETTABILITA DELLA PREDETTA CESSIONE AL REGIME VINCOLISTICO PREVISTO PER LO AFFITTO DI FONDO RUSTICO - ESCLUSIONE.*
Mentre non e configurabile la cessione temporanea del diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario, in quanto cio comporta la Estinzione per consolidazione ai sensi dell'art 1014 n 2 cod civ, senza possibilita che, allo spirare del pattuito termine della cessione, si verifichi la reviviscenza dell'usufrutto ormai estinto e ben possibile, invece, la cessione temporanea dell'Esercizio del diritto di usufrutto, poiche esso comporta il conferimento al cessionario delle sole facolta di uso e di godimento della cosa, senza trasferimento del diritto, dando luogo ad un rapporto obbligatorio - costituito dall'impegno del cedente (che conserva la titolarita dello usufrutto) di lasciare esercitare al cessionario tutti i poteri inerenti a tale diritto- che, pur presentando delle affinita, si distingue dall'affitto di fondo rustico, sicche e da escludere, trattandosi di un negozio atipico, l'assoggettabilita del rapporto al regime vincolistico previsto per i contratti di affitto di fondo rustico le cui norme, stante il loro carattere cogente, non sono suscettibili di interpretazione analogica. (V 4849/78, mass n 394548 sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 980, Cod. Civ. art. 1014, Cod. Civ. art. 1322, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)