Sez. 1, Sentenza n. 14994 del 10/03/2015 Ud. (dep. 13/04/2015) Rv. 263688 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Eccezione di giudicato - Relativa a reato permanente contestato con riferimento alla sola data di accertamento - Individuazione della cessazione della permanenza - Potere del giudice del merito - Configurabilità - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di "ne bis in idem", nel caso in cui la sentenza già irrevocabile riguardi un reato permanente contestato con l'indicazione soltanto della data iniziale del fatto o di quella di accertamento, spetta al giudice dinanzi al quale sia stata sollevata l'eccezione di giudicato verificare, attraverso l'interpretazione della sentenza, quando si sia interrotta la permanenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente la sentenza impugnata, con riferimento a condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso accertata in un precedente processo, avesse individuato il termine finale della stessa in data anteriore a quella della relativa sentenza di primo grado ed avesse poi escluso la violazione del divieto di "bis in idem" in relazione ad analoga condotta sottoposta al suo giudizio, contestata come consumata in epoca sì successiva a quella esaminata nel primo processo, ma comunque antecedente alla data della pronuncia che in questo aveva emesso il giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)