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Sez. 3, Sentenza n. 1362 del 28/06/1965 (Rv. 312580 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312580-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Perche possa configurarsi la novazione oggettiva di una precedente obbligazione e necessario che intervenga un mutamento sostanziale dell'obbligazione stessa, cioe che la seconda obbligazione apporti alla prima un mutamento riguardante l'oggetto della prestazione o la natura giuridica del rapporto. Pertanto, non si verifica alcuna novazione nell'ipotesi in cui le parti regolino soltanto le modalita relative alla esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza alterarne l'oggetto od il titolo. (V. 1092/62, 1738/61, 1324/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)