Sez. 1, Sentenza n. 9967 del 04/07/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166634 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ORGANIZZATORE - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ORGANIZZATORE - NOZIONE.*
Nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 306 cod. pen. non può definirsi semplice partecipe, ma va ritenuto organizzatore un associato che si metta in contatto con un aspirante-socio, ne sondi la disponibilità, lo segnali agli organismi direttivi, lo indottrini imponendogli anche il nome di battaglia, come prima garanzia di clandestinità e, poi, lo recluti nell'organizzazione. Si tratta, infatti, di modo di Esercizio di un potere discrezionale connaturato ad un'opera selettiva che può essere svolta, proprio per questa sua natura, solo da coloro cui, per capacità ed attitudini, è riconosciuto potere di iniziativa e proporzionale libertà di Azione, i quali trovano limiti e titoli di legittimazione nell'organigramma delle funzioni come stabilito dalla banda. (V mass n 162282; (V mass n 163794; (V mass n 163795; (V mass n 162280).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)