Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128
Testo in vigore al
Art. 11
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-ter - (Modalita' per lo svolgimento del tirocinio). - Con decreto del Ministro per la sanita', saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalita' per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.
Il punteggio per la valutazione dei titoli sara' assegnato per meta' ai voti degli esami di profitto e di laurea e per meta' ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parita' di punteggio si terra' conto dei carichi di famiglia e dell'eta'.
Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla meta' della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.
In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non puo' essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.
In caso di esito favorevole il sanitario non puo' essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.
L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater e' dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".
Art. 12
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-quater - (Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio). - Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennita'.
Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale e' stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovra' essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attivita'".
Art. 13
1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' modificato come segue:
Nel primo comma le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "un mese".
Al quarto comma dopo la parola: "Repubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "- parte prima. - e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero".
Nel quinto comma la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla parola: "quarantacinquesimo".
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso".
Art. 14
1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' modificato come segue:
Nel secondo comma le parole: "del Ministero della sanita'" sono sostituite con le parole: "della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero".
Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:
"I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli elenchi di cui all'articolo 65 del presente decreto, che prestino servizio negli ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione.
Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio e' effettuato dagli elenchi nazionali.
Qualora i nominativi dei sanitari, contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovra' essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale".
Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole: "ai candidati" sono aggiunte le parole: "e, per i sorteggi di cui al precedente comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione".
Art. 15
1. Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".
Art. 16
1. Nell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la quinta categoria dei titoli di carriera e' sostituita dalla seguente:
"Quinta categoria: servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei servizi stessi".
2. Nel medesimo articolo i punteggi stabiliti per la valutazione dei titoli di libera docenza e di specializzazione sono modificati nel modo seguente:
"libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina preventiva, in malattie infettive punti 3;.
libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina punti 0,75;
specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive punti 3;
specializzazione in disciplina affine punti 1,50;
specializzazione in altra disciplina punti 0,75".
3. Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente comma:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".
Art. 17
1. Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".
Art. 18
1. Nel primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "idoneita'" e' sostituita dalle parole: "tirocinio pratico".
2. Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente comma:
"La commissione esaminatrice e' uguale a quella prevista per il concorso a direttore sanitario".
Art. 19
1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
30 punti per l'esame clinico;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario.
L'idoneita' relativa alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".
Art. 20
1. Il secondo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato presidente;
due primari della disciplina oggetto del concorso, o qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina: uno dei detti primari e' sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro e' sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario".
Art. 21
1. I punteggi, stabiliti dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:
"libera docenza nella disciplina messa a concorso: punti 3;
libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina: punti 0,75".
Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente comma:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".
Art. 22
1. Il secondo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina: uno dei detti primari e' sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro e' sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".
Art. 23
1. Nel primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneita' di assistente" sono sostituite dalle parole: "tirocinio pratico".
2. Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' di cui all'articolo 65 ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina a cura dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".
Art. 24
1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
Quest'ultimi sono ripartiti come segue:
30 punti per la prova scritta;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario.
L'idoneita' alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".
Art. 25
1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' modificato come segue:
Nel secondo comma le parole "e regionale" sono sostituite dalle parole: "e il tirocinio pratico".
Nel terzo comma sono soppresse le parole: "e regionale".
Nel quarto comma sono soppresse le parole: "e farmacisti", e le parole: "delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionale e regionale" sono sostituite dalle parole: "della commissione dell'esame di idoneita' nazionale".
Nel quinto comma sono soppresse le parole: "e regionali" e le parole: "e farmacisti".
Art. 26
1. L'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"Art. 94 - (Tirocinio pratico a farmacista). - Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".
Art. 27
1. Nel secondo comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "del Ministero della sanita'" sono sostituite dalle parole: "della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero".
Art. 28
1. Il secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti-componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario".
Art. 29
1. I punteggi, stabiliti dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:
"libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3;
libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina: punti 0,75".
Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".
Art. 30
1. Nel primo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneita' regionale" sono sostituite dalle parole: "tirocinio pratico".
2. Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".
Art. 31
1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
20 punti per la prima prova pratica;
20 punti per la seconda prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.
L'idoneita' nella disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".