Sez. 3, Sentenza n. 35561 del 29/04/2010 Cc. (dep. 04/10/2010) Rv. 248361 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Circostanza aggravante "ex" art. 291 ter d.P.R. n. 43 del 1973 - Costituzione in paese estero che non fornisca collaborazione - Riferibilità alle società - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 291 ter, comma secondo, lett. e), del d.P.R. n. 43 del 1973, il necessario requisito della costituzione in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia, deve intendersi riferito, oltre che alle disponibilità finanziarie, anche alle società di persone o di capitali. (Conf. Sez. III, n. 35562/10, non massimata).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 ter com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)