Sez. 3, Sentenza n. 2288 del 28/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272487 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati paesaggistici - Realizzazione di tettoie in assenza di autorizzazione paesaggistica - Contravvenzione prevista dall'art. 181, comma primo, d.lgs 24 febbraio 2004, n. 42 - Configurabilità .
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di pericolo di cui all'art. 181, comma 1 bis, d.lgs 24 febbraio 2004, n. 42 devono essere considerati tutti i lavori emergenti dal terreno che comportino un aumento del volume tecnico e idonei a determinare un diverso impatto paesaggistico; ne consegue che la realizzazione di tettoie in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ricade nella disciplina di cui al richiamato comma 1-bis, bensì nella residuale ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1, in quanto tali opere, non essendo chiuse sui lati, sono insuscettibili di essere valutate sul piano volumetrico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 13/02/2017 num. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)