Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16547 del 02/07/2013 (Rv. 627130 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI | Declaratoria d'inammissibilità - Condanna alle spese - Prova della veste di successore della controparte originaria in capo al controricorrente - Necessità - Fattispecie in tema di società.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI
Alla declaratoria d'inammissibilità del regolamento di competenza non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nel caso in cui non sia provata, in capo al controricorrente (nella specie, una società di capitali), la veste di successore della controparte originaria, ancorché non vi sia contestazione sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)