Sez. 1, Sentenza n. 2568 del 28/06/1975 (Rv. 376507 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DEL PAGAMENTO - LIMITI - INDICAZIONE DI UN LUOGO DI PAGAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DEL PAGAMENTO - LIMITI - INDICAZIONE DI UN LUOGO DI PAGAMENTO.*
La clausola di pagamento a mezzo tratta puo assumere Rilevanza decisiva ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis solo nel caso in cui detta modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che l'emissione della tratta rappresenti soltanto una facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi. Lo spostamento del locus solutionis per effetto dell'emissione della tratta deve essere a fortiori escluso quando nel contratto sia indicato, con apposita clausola, un diverso luogo di adempimento nel senso voluto dalla legge o altrimenti voluto dalle parti, o quando questa scelta risulti per implicito dal fatto stesso che le parti abbiano indicato come foro competente quello del luogo in cui, per legge, deve essere adempiuta la relativa obbligazione, manifestando in tal modo la volonta di mantenere fermo, a sensi dell'art 1498, terzo comma, cod civ, il luogo di adempimento nel domicilio del venditore. (V 1155/73, mass n 363671; 1152/73 mass n 363666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)