Sez. 2, Sentenza n. 1473 del 23/03/1989 (Rv. 462277 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - INTERESSI, DANNI E SPESE - DOMANDA CONTENUTA NEI LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - INTERESSI COMPENSATIVI SCADUTI - COMPUTABILITÀ IN AGGIUNTA ALLO AMMONTARE DELLA SOMMA DOMANDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - INTERESSI, DANNI E SPESE - DOMANDA CONTENUTA NEI LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - INTERESSI COMPENSATIVI SCADUTI - COMPUTABILITÀ IN AGGIUNTA ALLO AMMONTARE DELLA SOMMA DOMANDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Qualora l'attore dichiari di ridurre la somma richiesta a titolo di capitale nel limite massimo della Competenza pretorile, la volontà così manifestata di mantenere la controversia nell'ambito della Competenza del giudice adito comporta che i correlativi interessi - genericamente indicati - siano richiesti con decorrenza dalla domanda, sicché a norma dell'art. 10, cpv. Cod. proc. civ., non determinano lo spostamento della Competenza per ragioni di valore, ancorché al loro riguardo si faccia richiamo all'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143 (che, oltre a stabilire un termine per il pagamento della specifica, dopo il quale decorrono gli interessi, indipendentemente, quindi, da successivi Atti di Costituzione in mora, prevede altresì interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto), quando il richiamo stesso appaia in concreto collegato alla misura del tasso degli interessi stessi. (Conf 1159/79, mass n 397369).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)