Sez. L, Sentenza n. 2020 del 26/03/1980 (Rv. 405656 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - CARATTERE PERSONALE - CONTINUATIVA DISPONIBILITA ALLE DETERMINAZIONI ED AGLI ORDINI DEL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA - ATTUALITA DEL CONCRETO SVOLGIMENTO DEL LAVORO E COSTANTE PRESENZA NELL'AZIENDA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - CARATTERE PERSONALE - CONTINUATIVA DISPONIBILITA ALLE DETERMINAZIONI ED AGLI ORDINI DEL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA - ATTUALITA DEL CONCRETO SVOLGIMENTO DEL LAVORO E COSTANTE PRESENZA NELL'AZIENDA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nel rapporto di lavoro subordinato, la subordinazione non e soltanto di natura tecnico-funzionale, ma altresi personale nel senso che comporta l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo dell'imprenditore ed una limitazione della propria liberta e, pertanto, tale requisito puo estrinsecarsi anche nella circostanza che il lavoratore, a prescindere dall'attualita del concreto svolgimento del lavoro, rimanga nella continuativa disponibilita alle determinazioni ed agli ordini del datore di lavoro, non essendo neppure necessaria la sua costante presenza nell'azienda. (V 5710/77, mass n 389226; (V 215/75, mass n 373406).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)