Sez. L, Ordinanza n. 4198 del 25/02/2026 (Rv. 678058-02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Motivazione - Prestazione resa nell'ambito di un appalto di servizi - Mancato gradimento della presenza del lavoratore da parte del committente - Integrazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive - Sussistenza - Esistenza di specifica clausola contrattuale - Irrilevanza - Ragione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
In tema di trasferimento del lavoratore, la mancanza di gradimento della sua presenza da parte del committente di un appalto di servizi, anche in assenza di specifica previsione contrattuale, pone il mutamento di sede lavorativa tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, tenuto conto dell'incidenza negativa della situazione di conflitto, creatasi tra committente e prestatore di lavoro, sulla propria organizzazione imprenditoriale, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro.
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)