Regolamento per il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di concessione di provvidenze a favore dei notai e delle loro famiglie da parte della Cassa nazionale del notariato con la nuova disciplina legislativa e con le successive disposizioni emanate
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente istituzione del Consiglio nazionale notarile e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione III in data 13 marzo 1990;
Ritenuto di dover accogliere il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce la soppressione dell'istituto della pensione di invalidita' per i notai in esercizio;
Ritenuto, altresi', che il richiamo formulato dallo stesso Consiglio di Stato in ordine alla competenza ed alla procedura di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, non e' tale da comportare l'esigenza di modifiche al testo del presente regolamento che, predisposto dalla commissione amministratrice della Cassa del notariato e recepito dal Ministero di grazia e giustizia, pone norme generali per le decisioni della medesima commissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1 Compiti di istituto
1. La Cassa nazionale del notariato provvede, in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai:
a) alla corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio;
b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, nonche' alla corresponsione della pensione di invalidita';
c) alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai in esercizio o in pensione;
d) al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico.
2. La Cassa puo' concedere assegni assistenziali a favore dei notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo consentano senza sensibile aggravio.
Art. 2 Modalita' di impiego dei contributi
1. La Cassa nazionale del notariato in ciascun esercizio:
a) preleva dai contributi riscossi l'importo occorrente per i pagamenti degli assegni d'integrazione, degli assegni scolastici, di quelli assistenziali, delle spese di amministrazione e di ogni altro onere a suo carico, esclusi i pagamenti riguardanti il trattamento di quiescenza;
b) apporta il rimanente ammontare dei contributi al relativo accantonamento temporaneo costituito per l'onere del trattamento di quiescenza, unitamente alle rendite dei contributi capitalizzati di detto accantonamento;
c) preleva dall'accantonamento dei contributi capitalizzati, con imputazione su quelli meno recenti e sulle relative rendite, le somme occorrenti per far fronte all'onere del trattamento di quiescenza.
Art. 3 Iscrizione alla Cassa
1. Il diritto alle provvidenze della Cassa e' acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo.
2. L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio.
3. Il presidente del consiglio notarile e' tenuto a comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato:
a) la data di iscrizione a ruolo del notaio;
b) la data di cancellazione dal ruolo del notaio;
c) il periodo di cessazione temporanea dell'esercizio per sospensione, inabilitazione o per qualunque altro motivo.
Art. 4 Assegno di integrazione - Misura e criteri di determinazione
1. Al notaio che durante l'anno abbia prestato assistenza, nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Corte d'appello, alla propria sede e' corrisposto, a complemento degli onorari repertoriali da lui conseguiti, un assegno di integrazione, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'onorario notarile medio nazionale; la misura di detto assegno e' elevata per periodo intercorrente tra la prima iscrizione a ruolo ed il successivo 31 dicembre, nonche' per gli altri due anni solari successivi, fino alla concorrenza del 35 per cento dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale.
2. L'onorario notarile repertoriale medio nazionale si ottiene dividendo l'ammontare risultante, nell'anno solare, dai repertori di cui all'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all'art. 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, di tutti i notai esercenti nel territorio della Repubblica italiana, per il numero dei posti notarili in tabella esistenti al 31 dicembre dell'anno stesso.
3. Nell'ultimo anno di esercizio l'integrazione spetta limitatamente al periodo prestato con riferimento alla media repertoriale dell'anno in cui avviene la cessazione.
Art. 5 Esclusione dei contributi dal computo dell'onorario
1. Agli effetti dell'art. 4 non si tiene conto della quota di onorari dovuta alla Cassa nazionale del notariato.
Art. 6 Interruzione del servizio
1. L'assegno di integrazione e' concesso al notaio per l'intero anno anche in caso di interruzioni del servizio dovute:
a) a permesso di assenza fino ad un mese;
b) a servizio militare;
c) a malattia o ad altro impedimento legittimo non dipendente dalla volonta' del notaio;
d) a procedimento penale o disciplinare non seguito dalla sentenza di condanna o di applicazione di sanzione disciplinare.
2. Durante il periodo di interruzione dell'esercizio dovuta a procedimento penale o disciplinare al notaio spetta l'assegno di integrazione ridotto alla meta', con diritto a ricevere l'altra meta' nel caso in cui il procedimento non si concluda con sentenza di condanna o di applicazione di pena disciplinare.
3. Qualora il notaio nell'anno abbia esercitato il coadiutorato, dall'importo dell'assegno di integrazione viene dedotto il presunto corrispettivo a lui attribuito, nello stesso periodo, dal notaio coadiuvato; tale corrispettivo e' presunto, ai soli fini della presente normativa, nella misura del cinquanta per cento dell'onorario, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante nel periodo di coadiutorato dai repertori del notaio coadiuvato. Il periodo di coadiutorato e il corrispettivo presunto ai fini di cui sopra non hanno alcuna influenza sull'eventuale diritto all'assegno di integrazione del notaio coadiuvato ne' sulla misura dell'assegno spettante a quest'ultimo.
Art. 7 Assegno di integrazione - Modalita' per la concessione
1. Ciascun consiglio notarile trasmette alla Cassa nazionale del notariato, entro il primo marzo, copia del prospetto degli onorari conseguiti dai notai del distretto durante l'anno precedente.
2. La Cassa nazionale del notariato comunica entro il trentuno marzo ai consigli notarili la misura dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale determinato ai sensi dell'art. 1.
3. Il notaio che intende fruire dell'assegno di integrazione deve far pervenire domanda al consiglio notarile del distretto di appartenenza entro il termine perentorio del trentuno maggio.
4. Nella domanda il notaio deve dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) l'ammontare degli onorari repertoriali conseguiti nell'anno, eventualmente distinti per ciascun distretto;
b) la data di iscrizione a ruolo e quella di cessazione, qualora tali elementi siano necessari per la determinazione dell'integrazione;
c) qualora il richiedente abbia esercitato nell'anno il coadiutorato, l'importo dell'onorario o degli onorari, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante, nel periodo o nei periodi di coadiutorato, dai repertori del notaio o dei notai coadiuvati.
5. Alla domanda di cui al comma 4 il notaio deve unire dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale, sotto la propria responsabilita', deve specificare:
a) di avere assistito personalmente o a mezzo di coadiutore la propria sede nei giorni e nelle ore stabiliti dalla corte d'appello;
b) le eventuali interruzioni di servizio di cui all'art. 6, precisandone il periodo e le motivazioni;
c) l'inesistenza a suo carico di casi di limitazione dell'integrazione, ivi compreso il periodo od i periodi in cui abbia eventualmente esercitato il coadiutorato, precisando in tal caso il nome del notaio o dei notai coadiuvati.
6. Il consiglio notarile competente, esaminata la domanda, esprime parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento od il rigetto della stessa.
7. Il consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa nazionale del notariato la pratica dell'integrazione entro il termine del trenta giugno.
8. La Cassa nazionale del notariato puo' richiedere copia autentica dei repertori dell'istante ed inoltre puo' disporre accertamenti supplettivi; esaurita l'istruttoria, provvede alla liquidazione dell'assegno di integrazione od al rigetto della domanda.
Art. 8 Assegno di integrazione - Controlli
1. La Cassa nazionale del notariato puo' eseguire controlli, con i mezzi che riterra' piu' opportuni, per accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione.
2. In ogni caso la Cassa dispone ispezioni annuali nei confronti di notai sorteggiati tra coloro che hanno richiesto l'integrazione.
3. Inoltre dovra' essere effettuato un controllo qualora la richiesta di integrazione venga avanzata per quattro anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni.
Art. 9 Pensione di anzianita' e di inabilita'
1. Ha diritto a pensione il notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni:
a) per raggiungimento del limite di eta';
b) per inabilita' assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni;
c) dopo trenta anni di esercizio;
d) dopo venti anni di esercizio, quando abbia raggiunto 65 anni di eta'.
Art. 10 Pensioni di riversibilita' e indirette
1. Ha diritto a pensione, finche' conservi lo stato vedovile, il coniuge superstite del notaio deceduto durante l'esercizio o del notaio pensionato il quale abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio.
2. Ha parimenti diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dall'esercizio notarile.
3. Gli orfani del notaio hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' fino al compimento del ventunesimo anno di eta', e, se studenti non aventi redditi superiori al 50 per cento della pensione diretta che sarebbe spettata al notaio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Hanno altresi' diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' gli orfani maggiori di anni ventuno inabili a proficuo lavoro alle condizioni di cui agli articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso di concorso fra piu' aventi diritto si applicano le norme di cui all'art. 20.
5. In mancanza di coniuge superstite e degli orfani contemplati nel presente articolo hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita', nella misura stabilita al successivo art. 20, gli altri congiunti del notaio indicati negli articoli 82, 83 e 84 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, sempreche' ricorrano le condizioni di cui agli articoli 85, 86 e 87 dello stesso decreto.
E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla Cassa nazionale del notariato il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione della pensione di riversibilita'.
Art. 11 Pensione speciale di guerra
1. Spetta la pensione speciale al notaio che sia divenuto permanentemente ed assolutamente inabile per lesione o infermita' causata dalla guerra e per la quale gli sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra.
2. Il diritto alla pensione speciale previsto dal comma 1 deve intendersi spettare al notaio solo quando il fatto di guerra che provoco' la lesione o l'infermita' si verifico' dopo l'iscrizione a ruolo del notaio stesso.
3. La pensione e' liquidata come se il notaio avesse esercitato ininterrottamente le funzioni fino al raggiungimento del limite di eta'.
Art. 12 Campagne di guerra e benemerenze militari
1. L'anzianita' di esercizio maturata e' accresciuta, ai fini della pensione, in funzione delle benemerenze acquisite, secondo il seguente prospetto:
a) campagne di guerra: 2 anni per ciascuna;
b) medaglie d'oro: 3 anni per ciascuna;
c) medaglie d'argento: 2 anni per ciascuna;
d) medaglie di bronzo: 1 anno per ciascuna;
e) mutilazioni e invalidita' iscritte alla I categoria (grandi invalidi con o senza assegno di accompagnamento): 4 anni;
f) mutilazioni e invalidita' iscritte alla II, III e IV categoria: 2 anni;
g) mutilazioni e invalidita' iscritte alle successive quattro categorie: 1 anno;
h) croce di guerra al valor militare: 1 anno.
2. Le anzianita' convenzionali di cui al comma 1, tra loro cumulabili, non sono computabili ne' ai fini del raggiungimento dell'anzianita' minima di esercizio necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione ne' ai fini dell'indennita' di cessazione.
3. Resta a carico degli interessati l'onere di produrre, unitamente alla relativa istanza, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti atti a godere dei benefici suddetti, tramite il consiglio notarile competente che deve esprimere il suo motivato parere.
Art. 13 Pensione speciale
1. Il notaio che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti l'esercizio della professione, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione speciale liquidata con i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 11 quando dette menomazioni lo abbiano reso assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio della funzione.
2. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti inerenti all'esercizio professionale quando questi ultimi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente o determinante.
3. Si considerano comprese nell'esercizio della professione le attivita' svolte nell'ambito o per incarico degli organi istituzionali della categoria o nell'ambito di organismi operanti nell'interesse generale della categoria stessa.
4. Gli incarichi conferiti dagli organi istituzionali devono risultare da atti aventi data certa.
Art. 14 Pensione speciale - Termini per l'esercizio del diritto
1. Decade dal diritto a pensione speciale il notaio che non ne abbia fatto richiesta entro cinque anni dalla cessazione delle funzioni.
2. Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'inabilita' sia derivata da parkinsonismo.
Art. 15 Pensione speciale di riversibilita' e indiretta
1. La pensione speciale riconosciuta al notaio dagli articoli 11 e 13 e' estesa al coniuge superstite e agli orfani del notaio individuati all'art. 10.
2. In caso di morte del notaio in esercizio l'avente diritto per conseguire la pensione speciale indiretta deve presentare alla Cassa, nel termine di decadenza di cinque anni alla data del decesso del dante causa, domanda corredata dalla documentazione necessaria.
Art. 16 Pensione - Computo anzianita'
1. L'esercizio utile al conseguimento alla pensione si computa dal giorno in cui il notaio e' stato iscritto per la prima volta a ruolo.
2. Non e' computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i 2/12 della durata complessiva dell'esercizio tranne che il notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore.
3. Viene dedotto per intero il tempo trascorso in stato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna o da applicazione di sanzione disciplinare.
4. La riammissione all'esercizio della professione interrompe il diritto alla percezione della pensione dal giorno della nuova iscrizione a ruolo. Il notaio riammesso cumula il tempo del nuovo esercizio con il precedente. L'entita' della pensione, alla cessazione dell'ulteriore periodo di esercizio, e' commisurata alla durata complessiva dell'esercizio professionale.
Art. 17 Esercizio funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Coloro che abbiano esercitato, per almeno venti anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e abbiano raggiunto il 75 anno di eta' hanno diritto alla pensione nella misura prevista per i notai.
2. Il coniuge superstite ed i figli orfani di coloro che abbiano esercitato per almeno 20 anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, hanno diritto alla pensione nella misura prevista a favore del coniuge e dei figli orfani di notai di cui all'art. 20.
3. Ai fini della pensione non sono valutati i periodi di tempo nei quali l'esercizio delle funzioni notarili e' stato svolto in concomitanza con una delle attivita' incompatibili con l'ufficio di notaio ai sensi dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, per i notai che abbiano esercitato, anteriormente all'iscrizione a ruolo, le funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' calcolata sommando il periodo di esercizio temporaneo al periodo di esercizio in ruolo.
5. In ogni caso resta ferma l'esclusione del periodo dell'esercizio temporaneo ai fini della determinazione dell'indennita' di cessazione di cui all'art. 26.
Art. 18 Pensione mensile - Ammontare
1. La pensione mensile spettante al notaio e' stabilita nella somma di L. 3.050.576 fino a dieci anni di esercizio, aumentata di L. 80.890 per ogni anno di esercizio in piu' fino ad un massimo di L. 5.477.301 dopo quaranta o piu' anni di esercizio.
2. Il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se uguale o inferiore si trascura.
Art. 19 Quota aggiuntiva per figli a carico
1. Le somme di cui all'art. 18 sono aumentate nella misura del 5 per cento per ogni figlio a carico fino a 26 anni di eta' e per ogni figlio inabile senza limiti di eta'.