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Sez. 3, Sentenza n. 4311 del 13/12/1996 Cc. (dep. 07/02/1997) Rv. 207460 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Certificazione di abitabilità - Ratio - Garanzia della sussistenza delle condizioni di igiene, salubrità, stabilità dell'edificio - Mutamento della destinazione d'uso senza la compromissione degli interessi tutelati dalla certificazione di abitabilità - Necessità di una nuova autorizzazione- Esclusione - Fattispecie: trasformazione di struttura alberghiera in mini - Appartamenti.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207460-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La "ratio" del certificato di abitabilità va individuata nella necessità di protezione degli interessi igienici, sanitari e urbanistici e a tal fine, prima del rilascio del predetto certificato, deve essere accertata la sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell'edificio. Non è pertanto richiesto dalla legge che l'utilizzo dei locali sia ristretto ad un uso determinato od esclusivo né che un mutamento di utilizzo che non comprometta le condizioni suddette debba necessitare di una ulteriore autorizzazione (nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro di un immobile a destinazione alberghiera trasformato in mini - appartamenti dopo che, con l'annullamento da parte del TAR del diniego della sanatoria, avevano riacquistato vigore gli originari provvedimenti autorizzatori).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)