Sez. 3, Sentenza n. 3161 del 13/05/1980 (Rv. 406957 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NOTIFICAZIONE AL COLTIVATORE DEL SOLO CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO RUSTICO - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NOTIFICAZIONE AL COLTIVATORE DEL SOLO CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO RUSTICO - SUFFICIENZA.*
La notificazione al coltivatore del solo contratto preliminare di vendita del fondo rustico e adempimento idoneo a consentire a tale soggetto l'Esercizio del diritto di prelazione agraria spettantegli, in quanto la lettera raccomandata prevista dall'art 8 della legge n 817 del 1971 e dall'art 8 della legge n 590 del 1965 non costituisce una formalita prescritta a pena d'inefficacia e detta normativa non impone l'adozione di forme solenni, ma richiede unicamente che la proposta di alienazione sia effettuata in maniera e con mezzi idonei a consentire il raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge, che e quello di provocare l'Esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)