Sez. 2, Sentenza n. 3588 del 25/03/1993 (Rv. 481560 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - In genere | Cessazione della carica per scadenza del termine o dimissioni - Poteri previsti dall'art. 1130 cod. civ. - Continuità nell'esercizio - Termine - Ritardato pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il portiere - Somme versate dal condominio all'I.N.P.S. a titolo di sanzioni amministrative - Responsabilità dell'amministratore - Configurabilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - In genere
In virtù dell'istituto della "prorogatio" l'amministratore di un condominio di un edificio, cessato dalla carica per scadenza del termine previsto dall'art. 1129 cod. civ. o per dimissioni, continua ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 cod. civ., attinenti alla vita normale ed ordinaria del condominio, fino a quando non sia stato sostituito con la nomina di altro amministratore. Pertanto, l'amministratore deve continuare a provvedere, durante la gestione interinale, all'adempimento delle incombenze ed attribuzioni previste dall'art. 1130 cod. civ. e così a riscuotere i contributi condominiali e ad erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, compreso quello di portierato, con la conseguenza che, in caso di ritardata presentazione delle denunce contributive e di ritardato pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il portiere, l'amministratore è tenuto a rivalere il condominio delle somme da questo versate all'I.N.P.S. a titolo di sanzioni amministrative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)